910.13
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli70 capoversi 5 e 6, 73 capoversi4 e 5, 74 capoversi4 e 5, 75 capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,2 ordina:
Titolo 1 Disposizioni generali
Capitolo 1 Tipi di pagamenti diretti
Art. 1
I pagamenti diretti comprendono i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici.3
Per pagamenti diretti generali s’intendono:
i contributi di superficie;
i contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo;
i contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione;
i contributi di declività.
Per contributi ecologici s’intendono:
i contributi per la compensazione ecologica;
i contributi per la produzione estensiva di cereali e colza;
i contributi per l’agricoltura biologica;
4 … RU 1999 229 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Per contributi etologici s’intendono:
i contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali;
i contributi per l’uscita regolare all’aperto.5
Capitolo 2 Diritto ai contributi
Art. 2 Gestori aventi diritto ai contributi
Ha diritto ai pagamenti diretti il gestore che:
gestisce un’azienda;
ha il domicilio civile in Svizzera; e
ha seguito una formazione professionale di base come agricoltore con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 o un attestato federale di capacità secondo l’articolo38 della legge del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale (LFPr) oppure una formazione come contadina con un attestato ai sensi dell’articolo 42 LFPr o dispone di una formazione equivalente in una professione agricola specializzata.7 1bis È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso1 lettera c ogni altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica giusta l’articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità giusta l’articolo 38 LFPr, completata con:
una formazione continua agricola disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l’organizzazione determinante del mondo del lavoro conseguita al più tardi due anni dopo la ripresa dell’azienda; o
un’attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come gestore, cogestore o impiegato in un’azienda agricola.8 1ter I gestori di aziende nella regione di montagna che richiedono meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) non sono tenuti a soddisfare le condizioni di cui al capoverso1 lettera c.9 1quater L’erede o la comunione ereditaria non ha l’obbligo, per tre anni al massimo dopo la morte del precedente gestore, di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c se:
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321). La lett. c entra in vigore il 1° gen. 2007.
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5321). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 883).
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2003 5321).
l’erede o la comunione ereditaria gestisce l’azienda; e
il gestore deceduto adempiva le esigenze.10 2 Non hanno diritto ai pagamenti diretti:
le persone giuridiche;
la Confederazione, i Cantoni e i Comuni;
i gestori i cui effettivi di animali superano i limiti dell’ordinanza del 7 dicembre 199811 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova.
Hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l’azienda di una SA o di una S. a g. l., se:
12 nella SA possiedono, mediante azioni nominative, almeno due terzi del capitale azionario e dei diritti di voto e, nella S. a g. l., almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;
gestiscono l’azienda personalmente in nome della SA o della S. a g. l., svolgono la loro funzione di gestore e lavorano regolarmente nell’azienda;
nel caso delle società di persone, il rischio del capitale investito dai soci nella SA o nella S. a g. l. è assunto collettivamente in parti uguali da tutti i partecipanti; e
il valore contabile della sostanza dell’affittuario e, se la SA o la S. a g. l. è proprietaria, il valore contabile dell’azienda o delle aziende corrisponde almeno ai due terzi degli attivi della SA o della S. a g. l.13 4 Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l’azienda di una SA o di una S. a g. l., se la SA o la S. a g. l. ha preso in affitto
a. da una persona non avente diritto ai contributi o da una persona i cui contributi sarebbero ridotti o rifiutati in virtù degli articoli 19, 22 o 23, se tale persona o il suo rappresentante: 1. svolge una funzione dirigenziale nella SA o nella S. a g. l., oppure 2. detiene oltre il 50 per cento del capitale totale della SA o della S. a g. l.;
b. da una persona giuridica in cui la persona fisica o la società di persone: 1. svolge una funzione dirigenziale, oppure 2. partecipa per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale oppure ai diritti di voto.14
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2003 5321).
[RU 1999 452, 2000 403. RU 2003 4933 art. 21]. Vedi ora l’O del 26 nov. 2003 (RS 916.344).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).
Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che hanno preso in affitto l’azienda da una persona giuridica e che: 1. svolgono una funzione dirigenziale per la persona giuridica, oppure 2. partecipano per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale o ai diritti di voto della persona giuridica.15
Art. 3 Azienda pastorizia
Nel caso di aziende pastorizie, il pastore ha diritto ai pagamenti diretti per la superficie agricola utile necessaria ad assicurare la base foraggera al proprio bestiame detenuto durante il foraggiamento invernale.
Art. 4 Superfici che danno diritto ai pagamenti diretti
Dà diritto ai pagamenti diretti la superficie agricola utile, ad eccezione delle superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, piante ornamentali, serre con fondamenta fisse e canapa.16
Per le superfici coltivate a canapa sono versati i pagamenti diretti se il gestore prova che:
impiega sementi delle varietà di cui nell’allegato4 dell’ordinanza del 7 dicembre 199817 sul catalogo delle varietà o nel catalogo comune delle varietà della Comunità europea18;
impiega unicamente sementi certificate; e
la canapa non è destinata a un uso contrario alle prescrizioni o illecito.19 2 Le superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare danno diritto unicamente a contributi di superficie, contributi per l’agricoltura biologica e contributi per la produzione estensiva di cereali e colza. Le quote dei contributi ammontano al 75 per cento delle quote nazionali.
Nel caso di contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione viene computata unicamente la superficie coltivata per tradizione familiare nella zona limitrofa estera.
Le superfici all’estero non coltivate per tradizione familiare non danno diritto a pagamenti diretti.
Per le superfici di cui all’articolo 45 capoverso 3bis che non vengono utilizzate ogni anno, i contributi ecologici e i due terzi dei contributi di superficie sono versati anche negli anni in cui queste superfici non sono utilizzate. Per le superfici di cui
Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventitreesima edizione integrale, GU C 046 A del 22.02.2005, pag.1.
Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).
all’articolo 45 capoverso 3bis sulle quali una fascia erbosa, che occupa al massimo il
per cento della superficie, è lasciata allo stato naturale, i pagamenti diretti non vengono ridotti. Queste disposizioni non si applicano alle superfici che sono escluse dalla superficie agricola utile (SAU) ai sensi dell’articolo 16 dell’ordinanza del 7 dicembre 199820 sulla terminologia agricola (OTerm).21 Art. 4a22 Considerazione di pagamenti diretti esteri
Dai pagamenti diretti vengono dedotti i pagamenti diretti UE versati in virtù del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 a favore delle superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare.
Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti UE versati per l’anno precedente.
Capitolo 3 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
Sezione 1 Prestazioni ecologiche
Art. 5 Congrua detenzione degli animali da reddito
Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali in materia di produzione agricola devono essere rispettate.
Art. 6 Bilancio di concimazione equilibrato
I cicli degli elementi nutritivi devono essere possibilmente chiusi e il numero degli animali da reddito va adattato alle condizioni locali.
Il bilancio degli elementi nutritivi deve mostrare che gli apporti di fosforo e di azoto non presentano eccedenze.
La quantità di fosforo e di azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale.
Art. 7 Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica
Le superfici di compensazione ecologica devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell’azienda.
Sono computabili le superfici di compensazione ecologica menzionate nel numero 3.1 dell’allegato che:
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5321). Nuovo testo giusta il n. I
Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).
si trovano sulla superficie aziendale e distano al massimo 15 km di strada dal centro aziendale o da un’unità di produzione; e
sono di proprietà del gestore o da lui affittate.23 3 Gli alberi secondo l’articolo 54 e i numeri 3.1.2.3 e 3.1.2.4 dell’allegato sono computabili nella misura di un’ara per albero, ma al massimo 100 alberi per ettaro di superficie alberata.24 4 Gli alberi presi in considerazione giusta il capoverso 3 non possono rappresentare più della metà della superficie di compensazione ecologica secondo il capoverso1.
Lungo corsi d’acqua in superficie, siepi, boschetti rivieraschi e campestri e ai margini delle foreste, dev’essere creata una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza.
Devono essere predisposte:
lungo siepi, boschetti campestri, ai margini delle foreste e lungo boschetti rivieraschi, una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza. Sulla fascia non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole;
25 lungo corsi d’acqua in superficie, una fascia di superficie inerbita o da strame o un boschetto rivierasco di almeno6 metri di larghezza; sui primi 3 metri non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. A partire dal terzo metro non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.26
Art. 8 Avvicendamento disciplinato delle colture
Le rotazioni colturali devono essere impostate in modo da prevenire parassiti e malattie.
Le quote delle colture e le rotazioni colturali devono essere concepite in modo da evitare il più possibile l’erosione, la compattazione del suolo e la perdita di suolo nonché l’infiltrazione e il ruscellamento di concimi e di prodotti fitosanitari27.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 9 Adeguata protezione del suolo
Per adeguata protezione del suolo s’intende in particolare la prevenzione dell’erosione e dell’uso eccessivo di sostanze chimiche.
La protezione del suolo è favorita mediante una copertura ottimale del suolo, mediante misure atte a impedire l’erosione a valle e mediante l’uso di concimi e di prodotti fitosanitari rispettosi del suolo.
Art. 10 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari
Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall’invasione delle malerbe, va data la priorità all’utilizzazione di meccanismi naturali di regolazione e ai procedimenti biologici e meccanici.
Nel caso di provvedimenti fitosanitari diretti devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di avvertimento. Per la selezione dei prodotti fitosanitari si ricorre a criteri decisionali basati sul profilo dei rischi.
I metodi fitosanitari prescritti e i prodotti fitosanitari vietati sono indicati nel numero6 dell’allegato.28
I prodotti fitosanitari messi in circolazione secondo l’ordinanza del 18 maggio 200529 sui prodotti fitosanitari possono essere utilizzati. È fatta salva la restrizione relativa all’utilizzo di determinati prodotti fitosanitari poco specifici o poco selettivi riguardo a organismi utili.30
L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può modificare l’elenco dei prodotti fitosanitari per la campicoltura e la foraggicoltura secondo il numero6.5 dell’allegato che necessitano di un’autorizzazione speciale.31
Art. 1132 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell’agricoltura biologica
La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell’agricoltura biologica è data se:
le prescrizioni degli articoli 3, 6–16,38 e 39 dell’ordinanza del 22 settembre 199733 sull’agricoltura biologica sono rispettate;
le esigenze in materia di compensazione ecologica secondo l’articolo 7 e il numero 3 dell’allegato sono soddisfatte; e
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
[RU 1999 2045 2748 all. 5 n. 4, 2003 4793 n. I 6 5421, 2004 627 4089, 2005 81. RU 2005 3035 art. 68]. Vedi ora l’O del 18 mag. 2005 (RS 916.161).
Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
c. le esigenze in materia di bilancio di concimazione equilibrato secondo il numero 2 dell’allegato sono soddisfatte.
Art. 12 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate fornita da più aziende assieme
Il Cantone può autorizzare che la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sia fornita, integralmente o in parte, da più aziende assieme, se:
i loro centri aziendali sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; e
la collaborazione è disciplinata contrattualmente.
Art. 13 Scambio di superfici
Lo scambio di superfici è ammesso solo tra aziende che si sono annunciate per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
Art. 14 Regole tecniche
Le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sono descritte nell’allegato.
…34
Art. 15 Eccezioni
Colture secondarie su superfici il cui totale non supera le20 are possono essere gestite diversamente rispetto a quanto previsto dalle regole relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
a 4 …35
Sezione 2 Prova
Art. 1636
Il gestore che chiede i pagamenti diretti deve fornire all’autorità cantonale la prova che gestisce l’intera azienda conformemente alle prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
L’attestazione di un servizio d’ispezione accreditato conformemente alla norma europea ISO/IEC 1702037 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di
Abrogati dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Associazione svizzera di normalizzazione (www.snv.ch).
organismi che effettuano attività di ispezione» o all’ordinanza del 17 giugno 199638 sull’accreditamento e sulla designazione per il corrispondente campo d’applicazione vale come prova.
Capitolo 4 Valori limite relativi ai pagamenti diretti, limitazione
e graduazione dei pagamenti
Art. 1739
Art. 18 Volume di lavoro minimo necessario
I pagamenti diretti sono versati unicamente se l’azienda esige un onere lavorativo di almeno 0,25 USM secondo l’articolo 3 capoverso 4 OTerm40.41
Per il calcolo delle USM ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola sono presi in considerazione:
le superfici che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi dell’articolo4;
42 gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui agli articoli 28, 29 e 29a, nonché il numero medio degli altri animali da reddito detenuti nell’azienda durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento;
le superfici e gli alberi che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi degli articoli 35, 54 e 57.43
Art. 19 Limiti d’età
Non sono versati pagamenti diretti ai gestori che hanno compiuto 65 anni prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione.
Se un’azienda è gestita da una società di persone, è determinante l’età del gestore più giovane.44
Il capoverso 2 si applica unicamente se i soci:
b. non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento.45
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2001, in vigore il 1° gen. 2001 (RU 2001 232).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
Il capoverso 3 non si applica alle comunioni ereditarie nei tre anni seguenti loro costituzione.46
Art. 2047 Graduazione dei contributi in funzione della superficie o del numero di animali
Le quote applicabili ai diversi tipi di contributo sono graduate in funzione della superficie e del numero degli animali nel modo seguente: Classe di Superficie che dà diritto Effettivo di animali che dà diritto ai Riduzione della dimensione ai pagamenti diretti pagamenti diretti quota del contributo
fino a40 ha fino a 55 UBG 0%
oltre40 ha fino a70 ha oltre 55 UBG fino a 100 UBG 25 %
oltre70 ha fino a 100 ha oltre 100 UBG fino a 145 UBG 50 %
oltre 100 ha fino a 130 ha oltre 145 UBG fino a 190 UBG 75 %
oltre 130 ha oltre 190 UBG 100 %48
Si distinguono i seguenti tipi di contributi: contributi di superficie, contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione, contributi di declività generali, contributi di declività per vigneti, contributi per la compensazione ecologica, contributi per la coltura estensiva di cereali e colza, contributi per l’agricoltura biologica, contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali nonché contributi per l’uscita regolare all’aperto.
Art. 2149 Limitazione dei pagamenti diretti per USM
L’importo massimo dei pagamenti diretti per USM è di 70 000 franchi.
Le USM sono calcolate in base all’articolo 18 capoverso 2.
Art. 2250 Limitazione dei pagamenti diretti in base al reddito determinante
La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da un reddito determinante di
000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile stabilito in base alla legge federale del 14 dicembre 199051 sull’imposta federale diretta, dopo deduzione di 50 000 franchi per i gestori coniugati.52
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001, in vigore il 1° gen. 2001
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra il reddito determinante del gestore e l’importo di 80 000 franchi.
Se il reddito determinante del gestore supera i 120 000 franchi, la riduzione ammonta almeno alla differenza fra il reddito determinante del gestore e l’importo di 120 000 franchi.
Se un’azienda è gestita da una società di persone, il limite di reddito si calcola sommando il reddito determinante dei singoli gestori e dividendo l’importo così ottenuto per il loro numero.53
Il capoverso4 si applica unicamente se i soci:
b. non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento.54 4ter Il capoverso 4bis non si applica alle comunioni ereditarie nei tre anni seguenti la loro costituzione.55 5 Per reddito determinante del gestore ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 s’intendono il reddito determinante in base al capoverso1 e l’utile netto della società di capitali in proporzione alla sua partecipazione e dopo deduzione del suo dividendo.
Art. 23 Limitazione dei pagamenti diretti in base alla sostanza determinante
La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati.56
La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da una sostanza determinante di 800 000 franchi fino a una sostanza determinante di un milione di franchi. La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra la sostanza determinante del gestore e l’importo di 800 000 franchi.
Se la sostanza determinante supera un milione di franchi, non vengono versati pagamenti diretti.
Se un’azienda è gestita da una società di persone, il limite della sostanza si calcola sommando la sostanza determinante dei singoli gestori e dividendo l’importo così ottenuto per il loro numero.57
Il capoverso4 si applica unicamente se i soci:
b. non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento.58
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
Il capoverso 4bis non si applica alle comunioni ereditarie nei tre anni seguenti la loro costituzione.59
Per sostanza determinante del gestore ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 s’intendono la sostanza determinante in base al capoverso1 e il capitale proprio della società di capitali calcolato in proporzione alla sua partecipazione dopo deduzione del capitale azionario o del capitale sociale.60
Art. 2461 Tassazione
Fanno stato i dati fiscali degli ultimi due anni, che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato entro la fine dell’anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l’importo del pagamento diretto. Per quanto riguarda la deduzione dei gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.
Art. 25 Valori limite, graduazioni e limitazioni dei pagamenti diretti nel caso di comunità aziendali
Nel caso di comunità aziendali i contributi sono calcolati in base al numero delle aziende associate. Le superfici e gli animali sono suddivisi equamente fra le aziende associate.
Il diritto ai contributi decade per l’azienda associata il cui gestore ha raggiunto il limite d’età.
I contributi per un’azienda associata sono ridotti o negati se:
62 il reddito determinante del gestore supera il limite di reddito; oppure
la sostanza determinante del gestore supera il limite della sostanza.
Art. 2663 Manodopera propria dell’azienda
Almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda devono essere svolti da manodopera propria dell’azienda; il carico di lavoro viene calcolato in base al preventivo di lavoro, edizione 1996, della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon.
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001, in vigore il 1° gen. 2001
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001, in vigore il 1° gen. 2001
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001, in vigore il 1° gen. 2001
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001, in vigore il 1° gen. 2001
Titolo 2 Pagamenti diretti generali
Capitolo 1 Contributo di superficie
Art. 2764 Contributi di superficie
Il contributo di superficie ammonta a 1020 franchi all’anno per ettaro.65
Un contributo supplementare di 640 franchi all’anno per ettaro è accordato per terreni aperti e colture perenni.66
…67
Capitolo 2 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano
foraggio grezzo
Art. 28 Diritto ai contributi
Ha diritto ai contributi chi detiene nella sua azienda almeno un’unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) consistente in animali da reddito che consumano foraggio grezzo.
…68
Art. 2969 Effettivo di animali determinante e diritto ai contributi per animali della specie bovina e bufali
I detentori di animali da reddito hanno diritto ai contributi per animali della specie bovina e bufali:
detenuti nell’azienda tra il 1° maggio dell’anno precedente l’anno di contribuzione e il 30 aprile dello stesso (periodo di riferimento);
trasferiti per l’estivazione entro il periodo di riferimento dall’azienda in aziende d’estivazione, aziende con pascoli comunitari e aziende pastorizie riconosciute in Svizzera;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5295).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010
Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009 (RU 2009 6091). Abrogato dal n. I dell’O del
mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2319).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
c. trasferiti per l’estivazione entro il periodo di riferimento dall’azienda in aziende d’estivazione della zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 200570 sulle dogane, sempre che: 1. dopo l’estivazione gli animali siano tornati all’azienda, e 2. almeno dal 1° gennaio 1999 ogni anno l’azienda trasferisca animali in un’azienda d’estivazione che soddisfa i requisiti di cui al capoverso 5.
Per il calcolo dell’effettivo di animali determinante di cui al capoverso1, il numero di giorni/animale per categoria di animali viene diviso per il numero di giorni del periodo di riferimento, moltiplicando il risultato per il coefficiente UBG della rispettiva categoria di animali. L’estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.
Gli effettivi di animali di cui al capoverso1 lettere a, b, c sono calcolati e documentati separatamente.
L’effettivo di animali determinante per il diritto ai contributi è calcolato in base ai dati della banca dati sul traffico di animali (BDTA). Sono considerati soltanto i giorni/animale per i quali durante il periodo di riferimento e durante l’estivazione è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una notifica della nascita valida.
I Cantoni tengono un elenco delle aziende della zona di confine estera gestite durante il periodo d’estivazione, nelle quali almeno dal 1° gennaio 1999 ogni anno vengono estivati animali della specie bovina provenienti da aziende in Svizzera.
Art. 29a71 Effettivo di animali determinante e diritto ai contributi per equini, pecore, capre, bisonti, lama e alpaca
I detentori di animali da reddito hanno diritto ai contributi per gli equini, le pecore, le capre, i bisonti, i lama e gli alpaca detenuti ininterrottamente nell’azienda durante il foraggiamento invernale. Il diritto ai contributi sussiste anche per gli animali nati nell’azienda o per i quali si può dimostrare che sono stati acquistati per sostituire quelli venduti o macellati per necessità durante il periodo di foraggiamento invernale.
Per stabilire l’effettivo determinante si applica quanto segue:
se l’effettivo complessivo il 1° gennaio è uguale o superiore rispetto al giorno di riferimento, per ogni categoria di animali è determinante l’effettivo in UBG il giorno di riferimento di cui all’articolo 67 capoverso 2;
se l’effettivo complessivo il 1° gennaio è inferiore rispetto al giorno di riferimento, per ogni categoria di animali è determinante l’effettivo in UBG il 1° gennaio.
Gli animali che giungono nell’azienda il giorno di riferimento non sono considerati nel calcolo di cui al capoverso 2.
Introdotto dal n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).
Art. 3072 Limitazione dei contributi
I contributi sono versati al massimo per la seguente densità di animali per ettaro di superficie inerbita:
nella zona di pianura 2,0 UBGFG
nella zona collinare 1,6 UBGFG
nella zona di montagna I 1,4 UBGFG
nella zona di montagna II 1,1 UBGFG
nella zona di montagna III 0,9 UBGFG
nella zona di montagna IV 0,8 UBGFG 2 Per superfici con mais e barbabietole da foraggio, l’effettivo di animali che dà diritto ai contributi è maggiorato per ettaro della metà della densità di animali per zona di cui al capoverso1.
Se gli animali sono estivati in Svizzera, l’effettivo di animali che dà diritto ai contributi è maggiorato del supplemento d’estivazione.
Per gli animali della specie bovina e i bufali il supplemento d’estivazione è calcolato secondo l’articolo 29 capoverso1 lettera b e l’articolo 29 capoverso 2.
Per gli equini, le pecore, le capre, i bisonti, i lama e gli alpaca, il supplemento d’estivazione ammonta, in percentuale dell’effettivo di animali estivato in UBG: 1. per 60 a 90 giorni d’estivazione 25 per cento 2. per 91 a 120 giorni d’estivazione 30 per cento 3. per oltre 120 giorni d’estivazione 35 per cento
Non sono considerate le comunità aziendali settoriali costituite per eludere la limitazione dei contributi.
Art. 31 Deduzione per il latte commercializzato
Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli articoli 29, 29a e 30 è ridotto di un’UBGFG per ogni 4400 kg di latte commercializzato.73
Determinante è il latte commercializzato dall’azienda tra il 1° maggio dell’anno precedente l’anno di contribuzione e il 30 aprile dello stesso.74
Non sono considerate le comunità aziendali settoriali costituite per eludere questa riduzione.75
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5819).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Art. 32 Contributi
Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue:
per animali della specie bovina e bufali, bisonti, equini, capre lattifere e pecore lattifere 690 franchi
per le rimanenti capre e pecore nonché cervi, lama e alpaca 520 franchi
76 per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l'effettivo di animali conformemente all'articolo 31 capoverso 1 425 franchi.77 2 Per il calcolo del contributo sono considerate innanzitutto le UBGFG giusta il capoverso1 lettera a.
…78
Capitolo 3 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili
di produzione
Art. 3379 Diritto ai contributi
Ha diritto ai contributi chi:
gestisce almeno un ettaro di superficie che dà diritto ai pagamenti diretti nella regione di montagna o nella zona collinare; e
detiene nella sua azienda almeno un’UBGFG secondo gli articoli 29 e 29a.
Per il calcolo dei contributi è determinante l’effettivo di animali di cui agli articoli 29 e 29a, nonché la limitazione dei contributi di cui all’articolo 30.
Art. 34 Contributi
Per UBGFG sono versati i seguenti contributi annui:
nella zona collinare 300 franchi
nella zona di montagna I 480 franchi
nella zona di montagna II 730 franchi
nella zona di montagna III 970 franchi
nella zona di montagna IV 1230 franchi.80
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 1729).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5321). Abrogato dal n. I dell’O del
giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Se la superficie che dà diritto ai pagamenti diretti si estende su più zone, la quota del contributo è calcolata in rapporto alle parti di superficie per zona.
Capitolo 4 Contributi di declività
Sezione 1 Contributi di declività generali
Art. 35 Diritto ai contributi
I contributi di declività generali sono versati per superfici che danno diritto ai pagamenti diretti giusta l’articolo4 nella regione di montagna e nella zona collinare con una declività pari o superiore al 18 per cento (zone declive e zone in forte pendenza).
Non sono versati contributi di declività generali per:
siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
pascoli;
vigneti.
I contributi di declività generali sono versati unicamente se la superficie che vi dà diritto misura almeno 50 are per azienda.81
Art. 3682 Importo dei contributi
Il contributo di declività generale annuo per ettaro è fissato come segue:
per le zone declive, 18–35 per cento di declività 410 franchi
per le zone in forte pendenza, con oltre 35 per cento di 620 franchi declività
Sezione 2 Contributi di declività per vigneti
Art. 37 Diritto ai contributi
Contributi di declività per vigneti sono versati per zone in forte pendenza e zone terrazzate con almeno 30 per cento di declività naturale del terreno.
Per zone terrazzate s’intendono i vigneti che sono terrazzati con regolarità mediante muri di sostegno e adempiono le seguenti condizioni:
le superfici presentano un terrazzamento minimo;
l’area della zona terrazzata ammonta ad almeno un ettaro;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010
c. l’altezza dei muri di sostegno misura almeno un metro. Non vengono computati muri in cemento convenzionali.
L’Ufficio federale stabilisce i criteri per la classificazione delle zone terrazzate.
Se all’interno di un’area vi sono superfici non coltivate o con lieve declività, i contributi vengono versati al massimo per il 10 per cento di esse, ma al massimo per
I contributi sono versati unicamente se il vigneto gestito per il quale possono essere richiesti contributi misura almeno 10 are per azienda.83
Art. 38 Importo dei contributi
Il contributo di declività annuo per ettaro è fissato come segue:
per vigneti in zone in forte pendenza, 30–50 per cento di declività 1500 franchi
per vigneti in zone in forte pendenza con oltre il 50 per cento di declività 3000 franchi
per vigneti in zone terrazzate, 30 per cento e oltre di declività 5000 franchi 2 I contributi per zone in forte pendenza e per zone terrazzate non sono cumulabili.
Sezione 3 Determinazione delle superfici che danno diritto ai contributi
di declività
Art. 39
I Cantoni determinano le superfici in zone declive e le zone terrazzate di una regione viticola per le quali sono versati contributi.
Essi allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero o nome di particella o unità di gestione, le dimensioni delle superfici per le quali possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Titolo 3 Contributi ecologici
Capitolo 1 Compensazione ecologica
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 40 Principio
Sono versati contributi per la compensazione ecologica sulla superficie agricola utile per:
prati sfruttati in modo estensivo;
prati sfruttati in modo poco intensivo;
terreni da strame;
siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
maggesi fioriti;
maggesi da rotazione;
fasce di colture estensive in campicoltura;
84 striscia su superficie coltiva;
85 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
Possono essere versati contributi per analisi ed esperimenti volti a migliorare la qualità delle superfici di compensazione ecologica.
Chi annuncia superfici di compensazione ecologica per l’ottenimento dei contributi è responsabile della registrazione di tutte le superfici di compensazione ecologica della sua azienda su un piano corografico o su una carta. Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi non devono essere registrati.
Per combattere con mezzi meccanici le piante problematiche, il servizio cantonale di protezione della natura può autorizzare eccezioni alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data di sfalcio e la frequenza dello sfalcio.86
Art. 41 Limiti dettati dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio
Il rapporto fra i contributi di cui nel presente capitolo e le indennità previste dagli articoli17 e 18 dell’ordinanza del 16 gennaio 199187 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) è disciplinato dall’articolo 19 OPN.88
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).
Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6091).
Nuovo testo giusta l’art. 22 n. 1 dell’O del4 apr. 2001 sulla qualità ecologica, in vigore il 1° mag. 2001 (RU 2001 1310).
Non sono versati contributi secondo il presente capitolo per le superfici sottoposte a obblighi di protezione della natura in virtù degli articoli 18a, 18b, 23c e 23d della legge federale del 1° luglio 196689 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), se non è stato concluso un accordo con i loro gestori o proprietari in vista di un indennizzo adeguato.
Art. 42 Esclusione dai contributi
Non vengono versati contributi:
90 per superfici o parti di superfici con una presenza importante di piante problematiche (ad es. romici, stoppioni o «cardi dei campi», avena selvatica, agropiro o «gramigna» oppure neofite invasive);
per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che non sono situati né sulla superficie agricola utile propria né su quella affittata;
per superfici la cui qualità è pregiudicata da una gestione non appropriata o da una temporanea utilizzazione non agricola;
91 per terreni edificabili urbanizzati la cui edificazione inizia prima della scadenza del periodo obbligatorio applicabile alla superficie di compensazione ecologica o la cui durata dell’affitto è più breve del periodo obbligatorio applicabile alla superficie di compensazione ecologica.
Art. 43 Altri gestori che hanno diritto ai contributi
I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù dell’articolo 2 capoversi1 lettera c, 2,
o 5 hanno diritto ai contributi per la compensazione ecologica.92
I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù degli articoli 22 o 23, o i cui pagamenti diretti sono ridotti in virtù di questi stessi articoli, hanno diritto almeno ai contributi per la compensazione ecologica.
I contributi per la compensazione ecologica sono versati per al massimo il 50 per cento della superficie agricola utile di queste aziende.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Introdotta dal n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5855).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Sezione 2 Prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo,
terreni da strame, siepi, boschetti campestri e rivieraschi
Art. 44 Condizioni generali
…93
Le superfici devono essere gestite nel modo indicato per un periodo di almeno sei anni dopo la notifica.
Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, i Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per la gestione indicata se:
la stessa superficie viene impiantata in un altro luogo come superficie di compensazione ecologica conformemente al capitolo 1; e
il nuovo impianto favorisce la biodiversità e la protezione delle risorse naturali.
La vegetazione tagliata deve essere asportata. Si possono tuttavia formare mucchi di rami e di strame per motivi di protezione della natura.
È vietato pacciamare.94
Art. 45 Condizioni e oneri particolari per i prati sfruttati in modo estensivo
Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.
Le superfici devono essere falciate almeno una volta all’anno. Il primo sfalcio è autorizzato:95
il 15 giugno, al più presto, nella zona di pianura;
il 1° luglio, al più presto, nelle zone di montagna I e II;
il 15 luglio, al più presto, nelle zone di montagna III e IV.
Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo le date di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.96
Le superfici possono essere soltanto falciate; l’ultima crescita può tuttavia servire al pascolo al più tardi fino al 30 novembre se le condizioni del suolo sono favorevoli e salvo altre disposizioni. Il pascolo autunnale inizia al più presto il 1° settembre.97
Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).
Nuovo testo giusta l’art. 22 n. 1 dell’O del4 apr. 2001 sulla qualità ecologica, in vigore il 1° mag. 2001 (RU 2001 1310).
Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2001, in vigore il 1° gen. 2001 (RU 2001 232).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Per le superfici, per le quali sono versati contributi secondo l’ordinanza del 4 aprile 200198 sulla qualità ecologica o secondo la LPN99, possono essere stabilite prescrizioni di utilizzazione che derogano ai capoversi 2 e 3. Il servizio cantonale per la protezione della natura fissa, in una convenzione scritta, la deroga alle prescrizioni di utilizzazione.100
Nel caso di superfici con una composizione botanica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l’autorità cantonale può autorizzare la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.
Per la risemina dev’essere utilizzata una miscela di graminacee e specie erbacee con aggiunta di fiori di prato raccomandata dalle stazioni federali di ricerche o un’adeguata semente con fiorume.
Art. 46 Condizioni e oneri particolari per i prati sfruttati in modo poco intensivo
Non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.
L’apporto di azoto è autorizzato soltanto per mezzo di letame o composto. Se sull’insieme dell’azienda sono disponibili unicamente sistemi per spandere il liquame completo, è ammesso liquame completo diluito in piccole dosi (al massimo
kg N per ha e per dose), tuttavia non prima del primo sfalcio.101 Per ettaro e all’anno è ammessa una concimazione con al massimo 30 kg di azoto assimilabile.
Per le superfici, per le quali sono versati contributi secondo l’ordinanza del 4 aprile 2001102 sulla qualità ecologica o secondo la LPN103, possono essere stabilite prescrizioni di concimazione che derogano al capoverso 2. Il servizio cantonale per la protezione della natura fissa, in una convenzione scritta, la deroga alle prescrizioni di utilizzazione.104
Per il resto, sono applicabili le condizioni e gli oneri previsti nell’articolo 45 capoversi 2–5.
100 Introdotto dall’art. 22 n. 1 dell’O del4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RU 2001 1310). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 101 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 104 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5321). Nuovo testo giusta il n. I
Art. 47 Condizioni e oneri particolari per i terreni da strame
Non possono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari.
I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.
Alle superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, si applicano le date di utilizzazione ivi stabilite.
Art. 48 Condizioni e oneri particolari per le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi
Una fascia di superficie inerbita o da strame di una larghezza tra 3 e 6 metri deve essere mantenuta lungo entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Questa fascia non è richiesta su entrambi i lati se uno di essi non si trova sulla superficie agricola utile propria o in affitto, o se la siepe, il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d’acqua.105
La fascia di superficie inerbita o da strame deve essere falciata almeno ogni tre anni conformemente alle date previste all’articolo 45 capoverso 2 e vi è ammessa la pascolazione conformemente ai periodi previsti all’articolo 45 capoverso 3. Se essa confina con i pascoli, vi è ammessa la pascolazione conformemente ai periodi previsti all’articolo 45 capoverso 2.
Nelle siepi, nei boschetti campestri e rivieraschi e sulle fasce di superficie inerbita o da strame non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. Sulle fasce di superficie inerbita o da strame sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.
Le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi devono essere curati adeguatamente. La cura deve essere effettuata durante il riposo vegetativo.
Art. 49106 Contributi
Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo estensivo e i terreni da strame è fissato come segue:
nella zona di pianura 1500 franchi
nella zona collinare 1200 franchi
nelle zone di montagna I e II 700 franchi
nelle zone di montagna III e IV 450 franchi.
Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo poco intensivo è di 300 franchi.
105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 2575). 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del6 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 2575).
Il contributo annuo per ettaro per le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, incluso il margine erboso, è fissato come segue:
nella zona di pianura e nella zona collinare 2500 franchi
nelle zone di montagna I e II 2100 franchi
nelle zone di montagna III e IV 1900 franchi.
Sezione 3 Maggesi fioriti, maggesi da rotazione, fasce di colture estensive in
campicoltura e strisce su superficie coltiva107
Art. 50 Condizioni e oneri per i maggesi fioriti
Per maggesi fioriti si intendono le superfici:
seminate con una miscela di sementi di erbe selvatiche indigene raccomandata dalle stazioni federali di ricerche;
che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da
situate nella regione di pianura; e
larghe almeno 3 m.
Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il trattamento puntuale in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.108
Un maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo per sei anni. Dev’essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione.109
Sulla stessa particella può essere impiantato nuovamente un maggese fiorito al più presto dopo quattro periodi di vegetazione. In luoghi appropriati, il servizio cantonale per la protezione della natura può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo.110
La superficie messa a maggese fiorito può essere falciata fra il 1° ottobre e il 15 marzo, a partire dal secondo anno e solo per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del terreno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.111 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 RU 2003 5321). 110 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321). 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
D’intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare un inerbimento spontaneo su superfici appropriate.112
Art. 51 Condizioni e oneri per i maggesi da rotazione
Per maggesi da rotazione si intendono le superfici:
seminate con una miscela di sementi raccomandata per i maggesi da rotazione dalle stazioni federali di ricerche;
che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da
situate nella regione di pianura; e
che misurano almeno6 metri di larghezza e comprendono almeno20 are.
Le superfici devono essere seminate fra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale). I maggesi da rotazione annuali e biennali possono essere prolungati al massimo di un periodo di vegetazione.113
Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare su superfici appropriate un inerbimento spontaneo o una semina con una miscela speciale.
Dopo un maggese da rotazione, la medesima particella può essere nuovamente messa a maggese da rotazione al più presto nel quarto ciclo vegetativo.
Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il trattamento puntuale in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.114
I maggesi da rotazione possono essere falciati fra il 1° ottobre e il 15 marzo. Il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio per le superfici situate nella zona d’afflusso Z giusta l’articolo 29 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998115 sulla protezione delle acque.
Art. 52 Condizioni e oneri per le fasce di colture estensive in campicoltura
Per fasce di colture estensive in campicoltura si intendono le fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:
116 …
larghe almeno 3 m e al massimo 12 m;
112 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321). 113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
che si trovano sull’intera lunghezza delle colture campicole; e
seminate con cereali, colza, girasole o leguminose a granelli.
Non devono essere utilizzati insetticidi né concimi azotati.
È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici e sostanze chimiche ad ampio raggio. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.
In casi motivati l’autorità cantonale può ammettere una lotta meccanica contro le malerbe sull’intera superficie. In questo caso il diritto al contributo cessa per l’anno corrispondente.
Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superficie almeno due colture principali susseguenti.
Le colture impiantate sulle fasce di colture estensive in campicoltura devono essere trebbiate una volta giunte a maturazione.
Art. 52a117 Condizioni e oneri per striscia su superficie coltiva
Per striscia su superficie coltiva si intendono le superfici:
seminate con una miscela di sementi raccomandata per striscia su superficie coltiva dalle stazioni federali di ricerca;
che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da
situate nella regione di pianura o nella zona di montagna I o II; e
che sono larghe almeno 3 metri e al massimo 12 metri.
Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il trattamento mirato in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia.
La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione.
La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all’anno. La vegetazione tagliata deve essere asportata.
D’intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare, su superfici appropriate, un mutamento da maggesi fioriti in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.
117 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).
Art. 53 Contributi
Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue per:
i maggesi fioriti 2800 franchi
i maggesi da rotazione 2300 franchi
le fasce di colture estensive in campicoltura 1300 franchi
una striscia su superficie coltiva 2300 franchi118
Sezione 4 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
Art. 54
Per alberi da frutto ad alto fusto nei campi s’intendono:
alberi da frutto a nocciolo e alberi da frutto a granella, il cui numero per ettaro è inferiore al numero degli alberi di un frutteto;
ciliegi, il cui numero per ettaro è inferiore al numero degli alberi di un frutteto nonché castagni e noci in selve curate.119 1bis I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca una capacità di sviluppo e di rendimento normale degli alberi. Misure fitosanitarie devono essere realizzate conformemente alle istruzioni dei Cantoni.120 2 L’altezza del tronco deve essere di almeno1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno1,6 m per gli altri alberi da frutto.
Non è autorizzato l’impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccezion fatta per alberi di meno di cinque anni.
Per poter chiedere un contributo, l’azienda deve contare almeno20 alberi che danno diritto ai contributi.
Il contributo è concesso per alberi secondo il capoverso1 lettera a, per un massimo di 160 alberi per ettaro, e per alberi secondo il capoverso1 lettera b, per un massimo di 100 alberi per ettaro.121
Il contributo annuo per albero ammonta a 15 franchi.122 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 120 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117). 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 122 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).
Capitolo 2 Produzione estensiva di cereali e colza
Art. 55 Condizioni e oneri
Per produzione estensiva di cereali e colza s’intende la loro coltivazione senza alcun impiego di:
regolatori della crescita;
fungicidi;
stimolanti chimici di sintesi delle difese naturali; e
insetticidi.123 2 Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull’insieme delle superfici dell’azienda per:
124 frumento senza frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, farro e piccola spelta nonché miscela di questi tipi di cereali;
avena, orzo e triticale nonché miscela di questi tipi di cereali o miscela di tipi di cereali secondo le lettere a, b e c;
frumento da foraggio; o
colza.125 2bis Sono considerati frumenti da foraggio le varietà di frumento menzionate come tali nell’«elenco delle varietà raccomandate» di swiss granum126 per il corrispondente raccolto.127 2ter I capiazienda che coltivano frumento e frumento da foraggio nella loro azienda e che annunciano soltanto frumento o frumento da foraggio per la produzione estensiva, devono segnalare la corrispondente particella con un cartello posto sul bordo.128 3 Il raccolto per l’estrazione di granelli dev’essere effettuato a maturazione avvenuta.
Le superfici delle singole culture devono comprendere almeno20 are per particella.
Art. 56 Contributo
Il contributo ammonta a 400 franchi annui per ettaro.
123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001, in vigore il 1° gen. 2001 124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 126 swiss granum, Kapellenstrasse 5, 3011 Berna (www.swissgranum.ch) 127 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321). 128 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
Capitolo 3 Agricoltura biologica
Art. 57 Principio
La Confederazione concede contributi ai gestori che applicano nell’azienda le disposizioni degli articoli 3, 6–16 e 38–39 dell’ordinanza del 22 settembre 1997129 sull’agricoltura biologica.
Un gestore che rinuncia all’agricoltura biologica, non può richiedere i relativi contributi nei due anni successivi.
Art. 58130 Contributi
Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue:
per le colture speciali 1350 franchi
per la rimanente superficie coltiva aperta 950 franchi
per la rimanente superficie agricola utile 200 franchi
Capitolo 3a Contributi etologici131
Art. 59 Principio
La Confederazione concede contributi ai gestori che tengono animali da reddito in stalle particolarmente idonee alla specie o che fanno regolarmente uscire gli animali all’aperto.
I contributi sono versati unicamente se le categorie di animali annunciate per il programma corrispondente comprendono almeno un’unità di bestiame grosso.
Se determinate categorie di animali sono annunciate per l’ottenimento dei contributi giusta gli articoli 60 o 61, tutti gli animali che appartengono a queste categorie devono essere tenuti secondo le pertinenti regole.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)132 definisce le categorie di animali, tenendo conto della propensione degli animali a formare gruppi.
130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 131 Originario cap.4 del tit. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321). 132 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 60 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) s’intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple:133
nei quali gli animali sono tenuti liberi in gruppi;
nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, di muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e
che dispongono di sufficiente luce diurna naturale.
Il DEFR stabilisce le esigenze relative ai sistemi di detenzione e alla detenzione delle singole categorie di animali.
Può:
prescrivere una durata minima d’ingrasso per il pollame da ingrasso e stabilire come deve essere documentato l’accesso del pollame all’area con clima esterno;
vietare interventi dolorosi sugli animali;
definire i casi nei quali il gestore può derogare alle disposizioni;
autorizzare i Cantoni a concedere, in singoli casi e a determinate condizioni, deroghe alle dimensioni minime.
Art. 61 Uscita regolare all’aperto
L’uscita regolare all’aperto (URA) significa che:
agli animali da reddito che consumano foraggio grezzo è concessa l’uscita al pascolo per almeno 26 giorni al mese durante il ciclo vegetativo e l’uscita all’aperto per almeno 13 giorni al mese durante il periodo di foraggiamento invernale;
ai suini, ai conigli e al pollame da reddito è concessa l’uscita quotidiana.134 2 Pascolo, corte, area con clima esterno e stalla rispondono ai bisogni degli animali.
Il DEFR emana prescrizioni concernenti l’uscita per le singole categorie di animali.
Stabilisce le esigenze in materia di pascolo, corte, area con clima esterno e stalla nonché di detenzione delle singole categorie di animali.
Può:
prescrivere una durata minima d’ingrasso per il pollame da ingrasso;
definire i casi nei quali il gestore può derogare alle disposizioni;
autorizzare i Cantoni a concedere, in singoli casi e a determinate condizioni, deroghe alle prescrizioni sull’uscita o alle dimensioni minime.
133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008
Stabilisce come deve essere documentata l’uscita.
Art. 62135 Contributi
Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per SSRA è fissato come segue:
136 animali della specie bovina e bufali di oltre 120 giorni, equini di oltre 30 mesi, animali della specie caprina di oltre un anno 90 franchi
suini, senza lattonzoli 155 franchi
137 galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini nonché conigli 280 franchi 2 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per URA è fissato come segue:
138 animali della specie bovina e bufali, equini, animali della specie ovina e caprina di oltre un anno, agnelli magri nonché conigli 180 franchi
scrofe da allevamento non in lattazione 360 franchi
altri suini, senza lattonzoli 155 franchi
galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini 280 franchi
Titolo 4 Procedura
Capitolo 1 Domanda, termini, dati e controlli
Art. 63 Domanda
I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda scritta. La domanda deve essere inoltrata all’autorità designata dal Cantone di domicilio.
Il Cantone decide:
135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6091). 137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6091). 138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2319 6417). 139 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 al 31 dic. 2007 (RU 2006 4827).
se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o via Internet;
quali moduli devono essere firmati;
se le domande presentate via Internet possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 2003140 sulla firma elettronica.141
Art. 64 Dati
A complemento dei dati relativi alla struttura aziendale conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 1998142 sui dati agricoli, il gestore notifica all’autorità designata dal Cantone di domicilio, in particolare:
i tipi di pagamenti diretti giusta l’articolo1 di cui fa richiesta;
la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate giusta il titolo 1 capitolo 3;
le superfici, per le quali richiede contributi conformemente alla LPN143;
le variazioni della superficie e gli indirizzi delle aziende interessate (vecchio e nuovo gestore);
la conferma dell’esattezza dei dati da parte del richiedente e del servizio di controllo;
144 i pagamenti diretti UE ricevuti per l’anno precedente per le superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare.
I gestori di aziende con superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE stanziati.145
Il Cantone allestisce liste riassuntive dei pagamenti diretti per l’insieme del territorio cantonale. L’Ufficio federale emana le direttive in merito.
Il Cantone invia ogni anno all’Ufficio federale le distinte di pagamento su supporti elettronici di dati. L’Ufficio federale fissa, in collaborazione con i Cantoni, le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati.
Il Cantone notifica ogni anno all’Ufficio federale le formazioni continue agricole che danno diritto ai pagamenti diretti giusta l’articolo 2 capoverso 1bis lettera a. L’Ufficio federale pubblica un elenco nazionale.146 141 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5855). 144 Introdotta dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883). 145 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883). 146 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).
Art. 65 Termine di domanda e di notifica
La domanda per ottenere i pagamenti diretti va inoltrata all’autorità competente tra il 15 aprile e il 15 maggio.
I Cantoni possono fissare un termine per la domanda nell’ambito dei termini di cui al capoverso1.
I programmi della produzione estensiva, dell’agricoltura biologica, della detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa delle loro esigenze e della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate devono essere notificati al più tardi entro il 31 agosto dell’anno precedente quello di contribuzione.
Art. 66 Controlli
Per l’esecuzione dell’ordinanza i Cantoni possono avvalersi di organizzazioni che garantiscano controlli obiettivi e imparziali; essi verificano, per campionatura, l’attività di controllo esercitata dalle organizzazioni associate o accreditate. A tale scopo i Cantoni sono autorizzati a emanare istruzioni per l’esecuzione dei controlli.147
I controlli dei programmi di produzione estensiva, agricoltura biologica, contributi etologici e prova che le esigenze ecologiche sono rispettate hanno luogo tra il 1° ottobre dell’anno precedente quello di contribuzione e il 30 settembre dell’anno di contribuzione.148
I gestori che richiedono contributi per l’agricoltura biologica secondo il titolo 3 capitolo 3, devono essere controllati da un ente di certificazione accreditato giusta l’articolo 28 o 29 dell’ordinanza del 22 settembre 1997149 sull’agricoltura biologica. I Cantoni sorvegliano i controlli. Gli enti di certificazione mettono a disposizione dei Cantoni i documenti necessari per decidere del contributo.
Il Cantone o l’organizzazione verifica i dati forniti dal gestore, l’osservanza delle condizioni e degli oneri nonché il diritto ai contributi.
I Cantoni dispongono affinché:
150 la frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo siano retti dall’ordinanza del 26 ottobre 2011151 sul coordinamento dei controlli;
i controlli, in particolare in materia di tenuta di animali, siano in parte effettuati senza preavviso.152 147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 148 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).
150 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 2 all’O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297). 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nel caso di irregolarità o di dati inesatti riscontrati durante il controllo, il Cantone o l’organizzazione informa immediatamente il gestore. In caso di contestazione dei risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i successivi tre giorni lavorativi, che il Cantone o l’organizzazione proceda, entro 48 ore, a un ulteriore controllo dell’azienda.
Su indicazione dell’Ufficio federale, i Cantoni stendono ogni anno un rapporto sull’attività di controllo e sulle sanzioni irrogate.
Capitolo 2 Contributo, conteggio e versamento
Art. 67 Contributo e conteggio
Il Cantone determina il diritto ai contributi del richiedente e ne stabilisce l’importo in base alle condizioni nel giorno di riferimento. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo i contributi sono fissati in base all’effettivo di animali determinante secondo gli articoli 29 e 29a. Per quanto concerne i polli da ingrasso, è determinante il numero medio di animali detenuti nell’azienda durante l’anno civile precedente il giorno di riferimento. Per quanto concerne gli altri animali da reddito, è determinante il numero medio di animali detenuti nell’azienda durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento.153
In casi motivati, il Cantone può aumentare o diminuire l’effettivo determinante di cui agli articoli 29 e 29a. Vi è un caso motivato in particolare se:
la ripartizione degli effettivi sulle aziende costituenti una comunità aziendale settoriale non è corretta;
154 i detentori di animali in questione forniscono la prova documentale scritta, corredata della firma che, nonostante la rettifica dei dati di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011155, l’effettivo di cui all’articolo 29 non corrisponde all’effettivo reale.156 2 Il giorno di riferimento è la data della rilevazione conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 1998157 sui dati agricoli.
Il contributo per tipo di contributo è calcolato in base alle classi di dimensioni di cui all’articolo20.158
Per calcolare l’importo totale da versare al gestore, va osservato il seguente ordine:
a. limitazione in base all’USM;
153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5295). 154 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 2 all’O BDTA del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5453). 156 Introdotto dal n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777). 158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
riduzione in base al reddito e alla sostanza determinanti;
riduzioni dei contributi conformemente all’articolo70;
159 deduzione dei pagamenti diretti UE conformemente all’articolo 4a.160
Art. 68 Versamento dei pagamenti diretti
L’Ufficio federale controlla le distinte di pagamento del Cantone e versa a quest’ultimo l’importo totale approvato.
I contributi che non possono essere versati decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all’Ufficio federale.
Il Cantone paga i contributi ai richiedenti al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione. Alla fine del primo semestre può versare un acconto corrispondente, al massimo, al 50 per cento dell’intero importo o del contributo concesso l’anno precedente e richiederne il versamento anticipato all’Ufficio federale.
Il Cantone comunica entro il 1° dicembre dell’anno di contribuzione il conteggio principale unitamente alla lista riassuntiva ed entro il 1° marzo dell’anno seguente il conteggio finale con le distinte di pagamento relative a tutti i tipi di pagamenti diretti.
Capitolo 3 Ritiro della domanda, sanzioni amministrative
e notificazione di decisioni
Art. 69 Ritiro della domanda
Il gestore che non intende o non può più rispettare le condizioni e gli oneri deve ritirare immediatamente la sua domanda. Deve informarne per scritto l’autorità competente designata dal Cantone prima di intraprendere qualsiasi intervento ad essa relativo.
Art. 70 Riduzione e diniego dei contributi
I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura del 27 gennaio 2005 (versione del 12 settembre 2008) relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente:161
ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere;
ha ostacolato i controlli;
159 Introdotta dal n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883). 160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5819).
non ha notificato per tempo i provvedimenti che intende applicare alla sua azienda;
non ha adempiuto le condizioni e gli oneri della presente ordinanza e altre esigenze impostegli;
non ha osservato le prescrizioni rilevanti per l’agricoltura previste dalla legge sulla protezione delle acque, dalla legge sulla protezione dell’ambiente e dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio;
162 non notifica o non notifica correttamente i dati di cui all’articolo 5 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011163 oppure non tiene correttamente i documenti sul traffico di animali.
L’inosservanza di prescrizioni giusta il capoverso1 lettera e va constatata con una decisione definitiva.
In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono negare il versamento di contributi per cinque anni al massimo.
Art. 70a164 Forza maggiore
Se, per cause di forza maggiore, le condizioni inerenti alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e ai contributi ecologici ed etologici non sono adempite, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare:
il decesso del gestore;
l’espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda;
la distruzione delle stalle dell’azienda;
una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie agricola;
epizoozie che colpiscono l’intero effettivo di animali dell’azienda o una parte di esso;
danni gravi alle colture dovuti a malattie o a organismi nocivi;
eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato.
Il gestore deve comunicare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
162 Introdotta dal n. I dell’O del25 giu. 2008 (RU 2008 3777). Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 2 all’O BDTA del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5453). 164 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
Art. 70b165 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 14 novembre 2007
Per le colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a6 metri secondo l’articolo 7 capoverso 5 lettera b soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.
Per l’anno di coltivazione 2007–2008 si applicano le disposizioni del diritto anteriore relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
Art. 71 Notifica di decisioni
I Cantoni notificano le loro decisioni su ricorso all’Ufficio federale; le decisioni relative ai contributi sono notificate solo su richiesta.
Titolo 5 Disposizioni finali
Art. 72 Esecuzione
L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui i Cantoni non siano stati incaricati della sua esecuzione.
Se necessario, si avvale di altri uffici federali interessati.
Vigila sull’esecuzione nei Cantoni.
Può emanare prescrizioni sulla presentazione dei documenti per il controllo e delle registrazioni.166
Art. 73167
Art. 73a168 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 26 novembre 2003169
…170
La condizione di cui all’articolo 2 capoverso1 lettera c è adempiuta per i gestori che hanno ricevuto pagamenti diretti l’ultimo anno prima dell’entrata in vigore dell’articolo 2 capoverso1 lettera c.
e 4 …171 165 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2006 (RU 2006 4827). Nuovo testo giusta il n. I 166 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321). 168 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321). 171 Abrogati dal n. I dell’O del25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).
Art. 73b172 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 14 novembre 2007
Per le colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a6 metri secondo l’articolo 7 capoverso 5 lettera b soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.
Per l’anno di coltivazione 2007–2008 si applicano le disposizioni del diritto anteriore relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
Art. 73c173 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 giugno 2008
I gestori ricevono fino alla fine del 2013 il contributo per la detenzione di animali in condizioni di produzione difficili che hanno ricevuto nel 2008, se:174
in seguito al passaggio alla limitazione dei contributi di cui all’articolo 30 e nonostante aliquote maggiorate, i loro contributi per la detenzione di animali in condizioni di produzione difficili sono inferiori al 2008;
soddisfano tutti i requisiti per il versamento dei contributi;
i loro pagamenti diretti non vengono diminuiti secondo gli articoli 22 o 23; o
i loro pagamenti diretti non vengono diminuiti di oltre 3000 franchi secondo l’articolo70.
In caso di modifica sostanziale della situazione aziendale si applica il nuovo diritto. Sono considerate modifiche sostanziali in particolare:
l’aumento o la riduzione di oltre 5 ha della superficie agricola utile;
l’aumento o la riduzione di oltre 5 UBGFG dell’effettivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo.
Art. 74 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
172 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117). 173 Introdotto dal n. I dell’O del25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777). 174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 175 Introdotto dal n. I dell’O del25 giu. 2008 (RU 2008 3777). Abrogato dal n. I dell’O del6 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2575).
Allegato176 (titolo1 cap. 3) Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: regole tecniche
Disposizioni generali 1.1 Principio Il presente allegato elenca le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
1.2 Registrazioni Il gestore tiene con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell’azienda. Queste ultime devono presentare in modo comprensibile i lavori principali dell’azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Esse comprendono soprattutto i dati seguenti:
superficie dell’azienda, superficie agricola utile, piano delle particelle ed elenco delle particelle;
dati concernenti le colture, l’avvicendamento delle colture, la lavorazione del terreno, la concimazione, la protezione dei vegetali e per le colture campicole i dati sul raccolto e sul rendimento;
la documentazione necessaria al calcolo del bilancio delle sostanze nutritive;
altre registrazioni, se necessarie.
Bilancio di concimazione equilibrato 2.1 Bilancio delle sostanze nutritive
Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è stato eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» dell’Ufficio federale dell’agricoltura e dell’AGRIDEA177 o mediante un metodo di calcolo equivalente.
In caso di costruzione di edifici assoggettati all’obbligo del permesso che comportano un aumento dell’effettivo di animali per ettaro di superficie fertilizzabile, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali e includendo provvedimenti 176 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6117). Aggiornato dal
n. II dell’O del 18 nov. 2009 (RU 2009 6091) e dal n. I dell’O del25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2361). 177 Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (www.agridea.ch) tecnici e contratti di ritiro di concimi aziendali, il bilancio fosforico rimane equilibrato, senza margine di tolleranza.
Su tutta l’azienda il bilancio dell’apporto di fosforo non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione completo, un fabbisogno maggiore. In questo caso i prati sfruttati in modo poco intensivo non possono essere concimati. È fatto salvo il capoverso4.
Le aziende che si trovano in un settore d’alimentazione (Zo) delimitato dal Cantone secondo l’articolo 29 capoverso1 lettera d dell’ordinanza del 28 ottobre 1998178 sulla protezione delle acque con riguardo alla problematica del fosforo e che secondo «Suisse-Bilanz» presentano un grado di autofertilizzazione in fosforo (quoziente tra apporto di sostanze nutritive prima delle forniture di concime aziendale e fabbisogno nutritivo delle colture) maggiore del 100 per cento, possono spandere al massimo l’80 per cento del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prelevati dalle autorità di controllo competenti, l’azienda prova che nessuna particella gestita si trova nelle classi di fertilità D o E secondo il numero 2.2 OPD, si applicano le disposizioni di cui al capoverso 3. In queste regioni i Cantoni, d’intesa con l’Ufficio federale, stabiliscono i massimi rendimenti di materia secca per il bilancio delle sostanze nutritive.
Su tutta l’azienda il bilancio dell’apporto di azoto non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. L’azoto assimilabile nei concimi aziendali viene valutato come segue: deiezioni organiche degli animali, previa deduzione delle inevitabili perdite in stalla e durante lo stoccaggio, conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001. Il
per cento dell’azoto rimanente è considerato assimilabile.
In viticoltura e in frutticoltura è permesso spargere concime fosforico sull’arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spargere fosforo apportato all’azienda sotto forma di composto e calce per al massimo tre anni. Tutto l’azoto cosparso con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio dell’apporto di azoto dell’anno di applicazione.
Di norma, dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive esteso all’insieme dell’azienda sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 2,0 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)/ha nella zona di pianura;1,6 UBGF/ha nella zona collinare;1,4 UBGF/ha nella zona di montagna I;1,1 UBGF/ha nella zona di montagna II; 0,9 UBGF/ha nella zona di montagna III e 0,8 UBGF nella zona di montagna IV. In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggiera, i Cantoni possono chiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite citati.
2.2 Analisi del suolo
Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l’approvvigionamento in sostanze nutritive del terreno (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo almeno una volta ogni dieci anni. Fanno eccezione le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo conformemente all’articolo 46 e i pascoli perenni.
Di norma, dall’analisi del suolo sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 2,0 UBGF/ha nella zona di pianura; 1,6 UBGF/ha nella zona collinare;1,4 UBGF/ha nella zona di montagna I;1,1 UBGF/ha nella zona di montagna II; 0,9 UBGF/ha nella zona di montagna III e 0,8 UBGF nella zona di montagna IV. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nelle classi di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca» (E), conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2009.
Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive dell’organizzazione specializzata devono contenere prescrizioni sugli intervalli delle analisi e la loro portata.
L’Ufficio federale è competente per l’autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d’analisi e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni riconosciuti.
I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell’Ufficio federale, per uso statistico, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.
Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica
Nel caso di aziende con superfici all’estero, le superfici di compensazione ecologica in Svizzera devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali nel Paese e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell’azienda gestita nel Paese.
Nell’assegnazione di superfici di compensazione ecologica a diversi gestori, il servizio competente delimita i diversi elementi e specifica le superfici parziali attribuite ai singoli gestori.
Lungo i sentieri devono essere mantenute fasce di superficie inerbita di almeno 0,5 metri di larghezza. Su di esse sono vietati la concimazione e l’uso di prodotti fitosanitari.
Il Cantone può autorizzare il mancato impianto di fasce di superficie inerbita o da strame lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi secondo l’articolo 7 capoverso 5 lettera a, se:
condizioni tecniche particolari lo richiedono (ad es. larghezza esigua del campo tra due siepi); oppure
la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale in proprietà.
Sulle superfici che sono oggetto di autorizzazione cantonale conformemente al capoverso4 sono vietati la concimazione e l’uso di prodotti fitosanitari.
3.1 Superfici di compensazione ecologica computabili Le superfici di compensazione ecologica illustrate di seguito sono computabili sulla compensazione ecologica conformemente all’articolo 7 capoverso1, sempre che siano rispettate le rispettive condizioni e oneri. Non sono computabili le superfici escluse dalla superficie agricola utile conformemente all’articolo 16 OTerm179 oppure quelle escluse dal diritto ai contributi conformemente all’articolo 42.
3.1.1 Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai contributi Tutte le superfici di compensazione ecologica secondo il titolo 3 numero1 (art. 40–
OPD).
3.1.2 Superfici di compensazione ecologica che non danno diritto ai contributi 3.1.2.1 Pascoli sfruttati in modo estensivo Pascoli magri – nessuna concimazione (ad eccezione di quella proveniente dalla pascolazione), nessun apporto di foraggio sui pascoli – dimensione minima delle singole superfici:20 are – utilizzazione principale: pascolazione, almeno una volta all’anno (sfalcio di pulizia autorizzato) – prodotti fitosanitari (PFS): solo trattamento pianta per pianta (è consentita una protezione fitosanitaria adeguata degli alberi) – sono escluse le superfici la cui composizione botanica indica un’utilizzazione di tipo non estensivo. Piante foraggiere intensive quali loietto italico, loietto inglese, coda di volpe, erba mazzolina, fienarola (o gramigna dei prati del Kentucky) e poa comune, sardonia e ranuncolo rampante nonché trifoglio bianco dominano al massimo il20 per cento della superficie. Piante indicatrici di sintomi di sovraccarico o aree di attesa (quali romici, buon Enrico, ortiche e cardi) dominano al massimo il 10 per cento della superficie – le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.
3.1.2.2 Pascolo boschivo Forma tradizionale di gestione mista bosco-pascolo (in particolare Giura e Sud delle Alpi) – nessuna concimazione minerale azotata – concime aziendale, composto e fertilizzanti minerali non azotati, solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti – PFS solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti (O del
nov. 1992180 sulle foreste) – solo la quota di pascolo è computabile – riguardo all’esclusione di superfici o aree di attesa povere di specie e sovraccariche si applicano le disposizioni conformemente al n. 3.1.2.1 – le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.
3.1.2.3 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi (sempre che non diano diritto ai contributi secondo l’art. 54) Alberi da frutta a nocciolo o a granella e noci si applicano le prescrizioni secondo l’articolo 54 con le seguenti eccezioni: – non è richiesto il numero minimo di20 alberi per azienda – gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi situati in frutteti sono computabili a titolo di compensazione ecologica conformemente all’articolo 7 capoverso1.
3.1.2.4 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati Querce, olmi, tigli, alberi da frutto, salici, conifere e altri alberi indigeni – distanza tra due alberi computabili: almeno 10 m – nessuna concimazione ai piedi degli alberi entro un raggio di almeno 3 m – computo di1 ara per albero come superficie di compensazione ecologica.
3.1.2.5 Fossati umidi, stagni, pozze Specchi d’acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale – nessuna concimazione, né utilizzazione agricola – fasce di superficie inerbita o da strame lungo l’oggetto principale: almeno
m di larghezza senza concimazione né PFS.
3.1.2.6 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi Superfici ruderali: vegetazione non legnosa su ripiene, deponie o scarpate. Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: con o senza vegetazione – nessuna concimazione né utilizzazione – fasce di superficie inerbita o da strame lungo l’oggetto principale: almeno 3 m di larghezza, senza concimazione né PFS – cura delle superfici ruderali: ogni due o tre anni in autunno.
3.1.2.7 Muri a secco Muri, leggermente o non sigillati (di regola in pietra naturale) – nessuna concimazione, né utilizzazione agricola – altezza almeno 50 cm – fasce di superficie inerbita o da strame lungo il muro a secco: almeno 50 cm di larghezza su ogni lato, nessuna concimazione né PFS. Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m; al limite della superficie aziendale o con un’unica fascia di superficie inerbita o da strame: calcolare una larghezza Vigneti con una biodiversità naturale – copertura del suolo tra le file: vegetazione naturale su almeno il 50 per cento dei vigneti – concimazione: autorizzata soltanto sotto i ceppi – sfalcio: da aprile, sfalcio alternato ogni due file; intervallo di almeno sei settimane tra due sfalci della medesima superficie; autorizzato lo sfalcio dell’intera superficie poco prima della vendemmia – lavorazione del terreno tra le file: autorizzata l’incorporazione superficiale del materiale organico (strame), ogni anno soltanto ogni seconda fila – prodotti fitosanitari: erbicidi fogliari solo sotto i ceppi e nel trattamento pianta per pianta in caso di erbe problematiche; soltanto metodi biologici e biotecnici contro gli insetti, gli acari e le malattie fungine oppure prodotti chimici di sintesi della classe N (preservano gli acari predatori, le api e i parassitoidi) – deve essere garantita la gestione normale della vite per quanto concerne la cura dei ceppi, la cura del suolo, la protezione dei vegetali, il carico di grappoli e la vendemmia – zone di manovra e vie d’accesso private (scarpate, superfici inerbite confinanti con vigneti): copertura del suolo con vegetazione naturale. Autorizzato uno sfalcio annuale poco prima della vendemmia.
Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche Criteri di esclusione Vigneti con una biodiversità naturale (vigneto e zone di manovra) non sono computabili se soddisfano uno dei seguenti criteri: – quota complessiva di falciature di prati grassi (soprattutto Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) e dente di leone (Taraxacum officinale): più del 66 per cento della superficie complessiva, o – quota di neofite invasive superiore al 5 per cento della superficie complessiva. I controlli hanno luogo da luglio a settembre. Possono essere escluse parti di superfici.
Eccezioni Le superfici che soddisfano i criteri di qualità dell’ordinanza del 4 aprile 2001181 sulla qualità ecologica possono derogare all’esigenza della copertura del suolo e della lavorazione del terreno, sempre che siano soddisfatte tutte le altre condizioni. D’intesa con l’Ufficio cantonale per la protezione della natura, per promuovere specie particolari il Cantone può autorizzare ulteriori eccezioni ai principi summenzionati.
3.1.2.9 Altre superfici di compensazione ecologica Ambienti naturali ecologicamente pregiati non elencati sopra condizioni e autorizzazioni vanno fissate dai servizi cantonali preposti alla protezione della natura d’intesa con l’UFAG.
Avvicendamento disciplinato delle colture 4.1 Numero di colture
Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte devono annoverare almeno quattro colture diverse all’anno.
Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e venire considerate come una coltura se superano questa percentuale.
Se almeno il20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come due colture; se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti diverse specie appartenenti ad almeno due famiglie differenti sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.
4.2 Quota massima delle colture principali
Per aziende con oltre 3 ha di terre aperte, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue: In %
cereali complessivamente (esclusi mais e avena) 66
frumento e spelta 50
mais 40 In %
mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato artificiale 50
prato a mais (uso di erbicidi possibile solo tra le strisce) 60
avena 25
barbabietola 25
patata 25
colza, girasole 25
soia 25
favetta 25
tabacco 25
pisello proteico 15 2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno due anni.
4.3 Regole equivalenti
Per le regole che al posto di una quota massima delle colture principali disciplinano le pause di coltivazione, occorre garantire che la quota massima di cui al numero4.2 non sia superata.
Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri4.1 e 4.2 a un disciplinamento con pause di coltivazione di cui al presente numero o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.
4.4 Esigenze minime per l’avvicendamento delle colture in orticoltura e nella coltivazione di bacche
Per garantire la protezione del suolo nelle colture orticole e nelle coltivazioni di bacche, occorre osservare le direttive specifiche in materia di avvicendamento delle colture riconosciute dall’Ufficio federale ed emanate dal Gruppo di lavoro svizzero in materia di prova del rispetto delle esigenze ecologiche in orticoltura (SAGÖL) e dal Gruppo di lavoro per la produzione integrata di frutta in Svizzera (SAIO).
I rapporti sull’avvicendamento delle colture devono essere disponibili almeno per gli ultimi sei anni.
Protezione adeguata del suolo 5.1 Copertura del suolo Nelle aziende con oltre 3 ha di terre aperte situate nella zona campicola, nelle zone intermedie, nella zona collinare e nella zona di montagna I, la copertura del suolo delle terre aperte con colture che vengono raccolte prima del 31 agosto deve essere garantita come segue:
semina di una coltura autunnale; o
semina di colture intercalari o sovesci invernali prima del 15 settembre o del 30 settembre dopo le colture di cereali, se occorre lottare contro erbe problematiche. Le colture intercalari e i sovesci invernali devono essere mantenuti almeno sino al 15 novembre.
5.2 Protezione contro l’erosione
Le superfici agricole utili dell’azienda sulle quali non è stato preso alcun provvedimento adeguato contro l’erosione non devono presentare perdite ripetute di suolo. Per provvedimenti adeguati si intende la gestione secondo un piano pluriennale per evitare l’erosione. Il piano è elaborato da un servizio designato dal Cantone d’intesa con il gestore. Esso comprende un’analisi della situazione (individuazione dei problemi di erosione, rotazione, gestione del suolo, declività e struttura del suolo delle particelle ecc.) e un piano di attuazione.
Frutticoltura, coltivazione di bacche e viticoltura: devono essere osservate le direttive specifiche emanate da organizzazioni specializzate riconosciute dall’Ufficio federale per la protezione del suolo di frutteti, colture di bacche e vigneti.
Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari 6.1 Disposizioni generali
Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio autorizzato.
I servizi fitosanitari cantonali e i servizi da loro incaricati possono rilasciare autorizzazioni speciali secondo il numero6.4 per provvedimenti fitosanitari che sono esclusi dai numeri6.2 e 6.3.
Sono escluse dalle limitazioni dei numeri6.2 e 6.3 le superfici riservate a esperimenti. L’accordo scritto fra il richiedente e il gestore deve essere inviato al servizio fitosanitario cantonale, con la descrizione dell’esperimento.
Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, messe in servizio a partire dal 2011 e dotate di un serbatoio di oltre 350 litri, devono essere equipaggiate di un serbatoio d’acqua per la pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli sul campo.
6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura
Fra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di prodotti fitosanitari non sono autorizzate.
In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.
L’impiego di erbicidi in pre-emergenza o su superfici inerbite e di insetticidi da irrorare è autorizzato nei casi elencati nella tavola.
Coltura Erbicidi in pre-emergenza Insetticidi da irrorare 1. Cereali 1.1 1.2 Trattamento autunnale parziale Una volta raggiunta la soglia nociva o su tutta la superficie entro contro la criocera del frumento: il 10 ottobre. soltanto con prodotti elencati nel numero6.5.
2. Colza 2.1 2.2 Trattamento parziale o su tutta la Una volta raggiunta la soglia nociva superficie. contro punteruolo e meligete.
3. Mais 3.1 3.2 Trattamento sulla fila. Nessuno.
4. Patata 4.1 4.2 Trattamento sulla fila, trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva parziale o su tutta la superficie. contro la dorifora: soltanto con prodotti elencati nel numero6.5.
5. Barbabietola 5.1 5.2 Trattamento sulla fila o trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva su tutta la superficie soltanto dopo contro gli afidi: soltanto con la levata delle malerbe. prodotti elencati nel numero6.5.
6. Pisello 6.1 6.2 proteico, favette, Trattamento sulla fila, trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva soia, girasole, parziale o su tutta la superficie. contro gli afidi: soltanto con prodotti tabacco elencati nel numero6.5.
7. Superficie Autorizzato in generale il trattamento con erbicidi pianta per pianta. inerbita Prima della semina senza aratro di una coltura campicola l’impiego di erbicidi totali è autorizzato. Per prati artificiali: autorizzato il trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Per terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi soltanto con autorizzazione speciale se la superficie da trattare supera del20 per cento la superficie permanentemente inerbita (all’anno e per azienda; escluse le superfici di compensazione ecologica).
6.3 Prescrizioni per le colture speciali Oltre ai capoversi 1–3 del numero6.1 devono essere rispettate le direttive specifiche riconosciute volte a ridurre, nelle diverse colture, le conseguenze negative degli interventi fitosanitari diretti. Queste direttive si basano sul principio della soglia economica nociva e favoriscono metodi biologici o biotecnici.
6.4 Autorizzazioni speciali
Le autorizzazioni speciali per interventi fitosanitari possono essere rilasciate secondo le istruzioni vigenti emanate dalla Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali. Esse sono rilasciate sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia, di autorizzazioni accordate a una regione delimitata. Devono essere rilasciate per scritto ed essere limitate nel tempo e contengono informazioni sull’impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono di regola essere vincolate a una consulenza del servizio fitosanitario competente.
I servizi fitosanitari cantonali allestiscono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni sulle aziende, sulle colture, sulle superfici e sugli organismi bersaglio coinvolti.
Il gestore deve ottenere l’autorizzazione speciale prima del trattamento.
6.5 Prodotti fitosanitari per la campicoltura e la foraggicoltura
Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, i prodotti fitosanitari autorizzati secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005182 sui prodotti fitosanitari e non menzionati nel capoverso 2 possono essere impiegati liberamente, considerate le prescrizioni d’utilizzazione. Sono fatte salve le prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura di cui al numero6.2.
Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, l’utilizzazione dei seguenti prodotti fitosanitari per le pertinenti indicazioni necessita di un’autorizzazione speciale secondo il numero6.4:
nematicidi: tutti i prodotti fitosanitari;
molluschicidi: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Metaldeide e fosfato di ferro III;
c. insetticidi:
1. criocera del frumento: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Diflubenzuron e Teflubenzuron 2. dorifora: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Novaluron, Teflubenzuron, Hexaflumuron e Spinosad o a base di Bacillus thuringiensis 3. afidi su leguminose, tabacco, barbabietole e girasoli: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Primicarb, Pymetrozin e Triazamate.
Deroghe per la produzione di sementi e piante Sono applicabili le seguenti regole:
1. Cereali da semina sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: coltivazione al massimo due anni di coltivazione di seguito.
autorizzati aficidi (solo per coltivazione in tunnel) e oli su vegetali prebase e base.
semina a lettiera, sottosemine o prati a mais: al massimo coltivazione cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni. Altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni. autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie. vegetali trifoglio per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono vegetali essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati solo gli insetticidi autorizzati. di norma il selezionatore di sementi deve predisporre una ecologica distanza di isolamento di oltre 300 metri tra la coltura di sementi e le superfici di compensazione ecologica, come prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, maggesi fioriti, maggesi da rotazione o superfici di compensazione ecologica con una fascia di superficie inerbita o da strame, così da evitare conflitti tra i diversi compiti di gestione della compensazione ecologica e della produzione di sementi. Se per cause di forza maggiore la distanza deve essere ridotta, il Cantone può, su richiesta, stabilire termini di sfalcio diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza e diminuire di conseguenza i contributi. Le superfici sono computate nella compensazione ecologica necessaria alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.