Fonte

916.01

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° dicembre 2011)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoversi 1–3, 21 capoverso2, 24 capoverso1, 177 e 185 capoverso3 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 15 capoverso2 e 130 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane; visti gli articoli4 capoverso3 lettera c e 10 capoversi1 e 3 della legge del 9 ottobre 19864 sulla tariffa delle dogane,5 ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Permesso generale d’importazione

Per l’importazione di prodotti agricoli delle voci di tariffa doganale riportate in uno degli allegati della presente ordinanza o in un’ordinanza concernente l’importazione di prodotti specifici occorre un permesso. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d’importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all’obbligo del permesso sono stabilite nel capitolo 4, nell’allegato1 o nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.

Il PGI è rilasciato su richiesta scritta a persone fisiche e giuridiche come pure a comunità di persone (in seguito persone) con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile.

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del PGI dell’importatore, del destinatario o dell’intermediario.6 RU 1998 3125

Nuovo testo giusta il n. 49 dell’all.4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469 4631).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010

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Art. 2 Servizio per il rilascio dei permessi

Fatte salve le disposizioni della legge federale dell’8 ottobre 19827 sull’approvvigionamento economico del Paese, il servizio per il rilascio dei permessi è l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale).

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Art. 38

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Art. 49 Invii

Invii via fax o Internet sono ammessi.

Per data del fax o dell’invio via Internet s’intende rispettivamente l’ora stampata sul fax e l’ora di entrata dell’invio via Internet.

Se un invio è incompleto o non è compilato in modo corretto, l’autorità riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.

Capitolo 2 Aliquote di dazio e prezzi soglia10

Art. 511 Aliquote di dazio

Le aliquote di dazio che differiscono dalla tariffa generale12 sono stabilite nell’allegato1.

Art. 5a13 Aliquote doganali per lo zucchero

Le aliquote doganali delle voci di tariffa 1701, 1702 e 1703 (nell’allegato1, numero 17) sono stabilite dal Dipartimento federale dell’economia (DFE).

Di massima il DFE stabilisce le aliquote di dazio ogni tre mesi in modo che i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell’UE.14

I prezzi, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, possono scostarsi dai prezzi di mercato dell’UE verso l’alto o verso il basso all’interno di una

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).

Introdotto dal n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2507).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 forbice di3 franchi per 100 chilogrammi, senza che le aliquote di dazio debbano essere adeguate.15

Come base di calcolo per la determinazione dei prezzi di mercato mondiali e dell’Unione europea servono segnatamente informazioni borsistiche, i prezzi franco frontiera doganale16, non tassati, i prezzi pubblicati dalla Commissione europea e le informazioni rappresentative concernenti i prezzi fornite dai diversi partner commerciali.

Art. 5b17 Aliquote di dazio per i cereali destinati all’alimentazione umana

Le aliquote di dazio delle voci di tariffa 1001.9032, 1002.0032, 1007.0021, 1008.1021, 2021, 9022 e 9051 sono stabilite dal DFE.

Il DFE fissa le aliquote di dazio per il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre. Le aliquote di dazio non vengono adeguate se la differenza tra il prezzo del frumento importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, e il prezzo di riferimento pari a56 franchi per 100 chilogrammi si scosta verso l’alto o verso il basso all’interno di una forbice di3 franchi per 100 chilogrammi. La somma delle aliquote di dazio e del contributo al fondo di garanzia non può tuttavia essere superiore a 23 franchi per 100 chilogrammi.18

…19

Le aliquote di dazio sono calcolate a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è definito soprattutto sulla base delle informazioni di borsa, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati e dalle informazioni rappresentative fornite da diversi partner commerciali.

Per le voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 il DFE può fissare le aliquote di dazio sulla base delle aliquote di dazio e dei contributi al fondo di garanzia sulle materie prime. Per i cereali trasformati, può aumentare le aliquote di dazio calcolate sulla base dei valori di resa di al massimo 20 franchi ogni 100 kg.

Art. 6 Prezzi soglia

I prezzi soglia sono stabiliti nell’allegato2.

Citato in

Art. 7 Valori indicativi d’importazione e fascia di fluttuazione

I valori indicativi d’importazione e la fascia di fluttuazione di cui all’articolo

capoversi3 e 4 della LAgr sono stabiliti nell’allegato3.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010

Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 al 30 giu. 2013 (RU 2008 3559). Il cpv. 5 entra in vigore il 1°lug. 2009.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

Citato in

Art. 820 Prezzo franco dogana svizzera, non tassato

Il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, si compone dei seguenti elementi:

  1. il prezzo del prodotto importato; e

  2. i costi assicurativi e di trasporto dei prodotti agricoli franco vagone dogana svizzera.

L’Ufficio federale stabilisce il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, dei prodotti agricoli. I calcoli si basano in particolare sulle quotazioni in borsa e sulle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

Art. 9 Adeguamento delle aliquote di dazio

Di norma ogni tre mesi l’Ufficio federale adegua in base ai prezzi franco vagone dogana svizzera delle merci le aliquote di dazio per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d’importazione.

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Capitolo 3 Contingenti doganali

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 10 Contingenti doganali, contingenti doganali parziali e quantitativi indicativi

I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e i quantitativi indicativi sono stabiliti nell’allegato4.

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Art. 11 Periodo di contingentamento e utilizzazione

Il periodo di contingentamento è costituito dall’anno civile.

La quota di contingente doganale può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione.

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Art. 12 Definizioni

Gli aventi diritto a una quota di contingente doganale sono persone che adempiono le condizioni generali e particolari per l’assegnazione di una quota di contingente doganale.

I titolari di una quota di contingente doganale sono persone alle quali è stata attribuita una quota di contingente doganale.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009

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Art. 13 Condizione generale per l’attribuzione di quote di contingente doganale

Le quote di contingente doganale possono essere attribuite a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

Per l’attribuzione di una quota di contingente doganale è necessario un PGI.

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Art. 1421 Accordo sull’utilizzazione di quote di contingente doganale

Il titolare di una quota di contingente doganale può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente affinché l’importazione di prodotti agricoli da parte dell’avente diritto a una quota di contingente doganale sia addebitata alla quota di contingente del titolare.

Gli accordi sull’utilizzazione di quote di contingente doganale, espressi in percentuale, devono essere contabilizzati elettronicamente mediante l’accesso sicuro a Internet entro il termine impartito dall’Ufficio federale. L’Ufficio federale può eccezionalmente autorizzare la contabilizzazione anche al di fuori del termine che ha impartito.

Gli accordi sull’utilizzazione di quote di contingente doganale espressi in percentuale, conclusi prima dell’attribuzione della quota di contingente, possono essere annunciati per scritto all’Ufficio federale entro il termine impartito da quest’ultimo.

Gli accordi sull’utilizzazione di determinati quantitativi devono avvenire prima dell’accettazione della dichiarazione doganale. Il detentore della quota di contingente doganale deve contabilizzarli mediante l’accesso sicuro a Internet, al più tardi il giorno lavorativo precedente l’imposizione all’importazione.

Per gli accordi riguardanti l’utilizzazione di determinati quantitativi, l’Ufficio federale può ammettere eccezioni alla contabilizzazione elettronica mediante l’accesso sicuro a Internet quando si tratta di accordi riguardanti quote di contingenti doganali esigue o imposizioni individuali, o se gli accordi sono stati conclusi prima dell’attribuzione della quota di contingente doganale. Questi accordi devono essere annunciati per scritto all’Ufficio federale entro il termine impartito da quest’ultimo.

Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI della persona autorizzata a utilizzare la quota di contingente doganale.

Nell’attribuzione di quote di contingente doganale in funzione delle importazioni (cifre comparative d’importazione) e nell’attribuzione in funzione dell’ordine di entrata delle domande di permesso, sempreché siano previste limitazioni, il quantitativo importato è addebitato alla persona sulla base del cui PGI doveva essere importato il prodotto agricolo, conformemente al capoverso 6.

Art. 15 Pubblicazione

L’Ufficio federale pubblica l’utilizzazione delle quote di contingente doganale nel rapporto concernente i provvedimenti tariffali.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010

Sono pubblicati:

  1. il contingente doganale completo o parziale;

  2. il tipo di ripartizione come pure gli oneri e le condizioni per l’utilizzazione;

  3. il nome come pure la sede o il domicilio dell’importatore;

  4. il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);

  5. il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

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Sezione 2 Vendita all’asta

Art. 16 Bando

L’Ufficio federale pubblica il bando della vendita all’asta sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

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Art. 17 Offerte

Le offerte devono essere inoltrate sull’apposito formulario all’Ufficio federale oppure mediante l’accesso sicuro a Internet. Esse devono pervenire all’Ufficio federale entro i termini fissati nel bando.22

Per la quantità oggetto del bando, ogni offerente può inoltrare al massimo cinque offerte con prezzi e quantità differenti.

È impossibile modificare o ritirare le offerte prima della scadenza del termine.

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Art. 18 Attribuzione

L’attribuzione avviene partendo dal prezzo più alto offerto, in ordine decrescente dei prezzi offerti. Le eccezioni fondate sulle attribuzioni massime di quote di contingente doganale sono disciplinate dalle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.23

Se del caso, al livello più basso che può essere preso in considerazione l’attribuzione avviene per un quantitativo ridotto proporzionalmente. Se il quantitativo è inferiore al quantitativo minimo l’offerente può ritirare la sua offerta.

Se il quantitativo di contingente doganale oggetto del bando non è utilizzato totalmente, il quantitativo restante può:

  1. essere di nuovo annunciato ai primi offerenti mediante circolare; oppure

  2. essere di nuovo oggetto di un bando generale.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008

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Art. 19 Prezzo d’aggiudicazione e termine di pagamento

Il prezzo d’aggiudicazione corrisponde al prezzo offerto.

L’importazione all’aliquota di dazio del contingente (ADC) o all’aliquota di dazio zero ai sensi dell’ordinanza dell’8 marzo 200224 sul libero scambio, è autorizzata soltanto quando è stato pagato l’intero prezzo d’aggiudicazione.25

Fatto salvo il capoverso2, il termine di pagamento è di 90 giorni a contare dalla data della decisione.26

L’importazione all’ADC o all’aliquota zero è autorizzata anche se, prima dell’importazione, è stata fornita all’Ufficio federale una garanzia bancaria o un’altra garanzia prevista dall’articolo 49 dell’ordinanza del 5 aprile 200627 sulle finanze della Confederazione. La garanzia deve corrispondere al prezzo d’aggiudicazione.28

Le deroghe sono stabilite nelle ordinanze relative al disciplinamento del mercato, per prodotti.29

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Art. 20 Pubblicazione dell’attribuzione

L’attribuzione delle quote di contingente doganale è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Citato in

Sezione 3 Prestazione all’interno del Paese

Art. 21

La prestazione all’interno del Paese è il ritiro di prodotti agricoli svizzeri dello stesso tipo, di qualità commerciale, durante un periodo prestabilito.

Una prestazione all’interno del Paese può essere fatta valere solo se i prodotti agricoli sono acquistati e pagati direttamente al produttore. Le eccezioni al ritiro diretto presso il produttore sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.

Le esigenze qualitative sono rispettate quando i prodotti agricoli corrispondono ai criteri qualitativi formulati dalle ditte o delle organizzazioni che l’Ufficio federale ha incaricato della vigilanza.

[RU 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 all. n. 3 2901 2995 all.4 n. II 8 4659, 2007 1469 all.4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519 art. 7]. Vedi ora l’O del 18 giu. 2008 sul libero scambio1 (RS 632.421.0).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006

Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5397). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).

Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).

Un prodotto agricolo indigeno può essere oggetto una sola volta di una prestazione all’interno del Paese.

…30 Sezione 3a:31 Attribuzione in funzione dell’ordine di entrata delle domande di permesso

Citato in

Art. 21a Inoltro delle domande

Se le quote di contingente doganale vengono attribuite in funzione dell’ordine di entrata delle domande presso il servizio per il rilascio dei permessi, le domande possono essere inoltrate al servizio per il rilascio dei permessi soltanto a partire dal primo giorno feriale di dicembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento.

Le domande inoltrate lo stesso giorno sono considerate inoltrate contemporaneamente.32

Art. 21b Attribuzione nel giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento

Il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento, la quantità rimanente viene attribuita proporzionalmente alle domande inoltrate il giorno stesso.

Art. 21c Utilizzazione incompleta della quantità attribuita

Se, in caso di contingenti con un’eccedenza di domanda, un richiedente importa durante il periodo di contingentamento meno del 90 per cento della quantità attribuitagli, nel successivo periodo di contingentamento gli viene attribuita al massimo detta quantità importata, dedotta la quantità non importata.

Sezione 4 Rinuncia alla ripartizione di contingenti doganali

Art. 22

Se si rinuncia a disciplinare la ripartizione di un determinato contingente doganale intero o parziale, gli aventi diritto a una quota di contingente doganale possono effettuare ogni importazione all’ADC.

Introdotta dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).

Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).

Capitolo 3a:33 Prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato

Sezione 1 Animali della specie equina

Art. 22a

Le presenti disposizioni si applicano ad animali della specie equina delle voci di tariffa doganale riportate nell’allegato 4a numero 134, ad eccezione di animali da macello, cavalli selvatici e asini selvatici.

Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono assegnate secondo l’ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all’età di sei mesi) possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota di contingente doganale, se:

  1. la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea;

  2. l’appartenenza del puledro alla giumenta da importare è comprovata e se per esso un’organizzazione d’allevamento riconosciuta ha rilasciato un documento d’identificazione.

Sezione 2 Importazione di cereali, foraggi, paglia e merci dalla cui trasformazione

si ricava foraggio e determinazione delle aliquote di dazio

Art. 22b Determinazione delle aliquote di dazio

L’Ufficio federale calcola le aliquote di dazio per i prodotti di cui all’allegato 4a numero2 come segue:

  1. per le merci con prezzo soglia, determinante è la differenza tra il prezzo soglia o il valore indicativo d’importazione e il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato, come pure il contributo del fondo di garanzia;

  2. per le merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio, l’aliquota di dazio di cui alla lettera a va moltiplicata per la quota di foraggio prodotta (in percentuale).

Contemporaneamente all’adeguamento delle aliquote di dazio di cui al capoverso 1, la Direzione generale delle dogane adegua anche le aliquote di dazio di cui all’articolo 14 capoverso3 della legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane.

Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).

Per i prodotti agricoli e i prodotti trasformati il DFE può stabilire valori di resa sulla base della loro composizione.35

Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa36 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089, il DFE può prevedere che le aliquote di dazio siano stabilite sulla base di ricette standard. In tal caso, per la voce di tariffa 2309.9081 può inoltre introdurre un supplemento di4 franchi al massimo ogni 100 kg di miscugli di foraggi e un supplemento di8 franchi al massimo ogni 100 kg di latte per vitelli.

Una volta definito, il supplemento per miscugli di foraggi non può essere aumentato. Può essere prelevato fino al 31 dicembre 2011.

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Art. 22c Importazione di cereali grezzi per l’alimentazione umana

Nel caso del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi per l’alimentazione umana) si rinuncia a disciplinare la ripartizione.

I gestori di mulini svizzeri di orzo, avena e granoturco possono importare cereali grezzi per l’alimentazione umana delle voci di tariffa 1003.0061, 1004.0031 e 1005.9021 all’aliquota di dazio del contingente, se:

  1. importano le merci a scopo di macinatura, assumendosene i costi e gli eventuali rischi;

  2. dispongono di adeguati impianti di trasformazione;

  3. trasformano la merce importata nella propria azienda;

  4. garantiscono, in un regime di sfruttamento standard, la fabbricazione di prodotti adatti all’alimentazione umana;

  5. si impegnano a versare posticipatamente la differenza di dazio, nel caso in cui gli indici di sfruttamento stabiliti non siano stati raggiunti; e

  6. si impegnano a utilizzare per l’alimentazione umana almeno il 15 per cento dell’avena commestibile e dell’orzo commestibile, nonché almeno il 45 per cento del granoturco commestibile.

L’Ufficio federale decide in merito alla domanda di autorizzazione.

Art. 22d Contingente doganale di grano duro

Nel caso del contingente doganale n. 26 (Grano duro) si rinuncia a disciplinare la ripartizione.

È autorizzato a importare grano duro all’aliquota di dazio del contingente chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse ai sensi dell’articolo8 della legge federale dell’8 ottobre 198237 sull’approvvigionamento economico del Paese.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009

Nella media di un trimestre civile, almeno il64 per cento del grano duro importato all’aliquota di dazio del contingente deve essere utilizzato per fabbricare prodotti della macinazione. Questi ultimi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l’alimentazione umana oppure come friscello per fabbricare paste alimentari; nella media di un trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo.

Gli importatori e tutti gli acquirenti sono autorizzati a fornire il grano duro importato all’aliquota di dazio del contingente solo a persone che si sono impegnate nei confronti dell’Amministrazione federale delle dogane a rispettare i requisiti di cui al capoverso3.

Citato in

Art. 22e Contingente doganale di cereali panificabili

Le quote del contingente doganale n. 27 (Cereali panificabili) sono assegnate secondo l’ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

Ha diritto a una quota di contingente doganale chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse ai sensi dell’articolo8 della legge federale dell’8 ottobre 198238 sull’approvvigionamento economico del Paese.

Il contingente doganale è scaglionato nel tempo in più parti secondo l’allegato 4b e liberato secondo scadenze. L’Ufficio federale può modificare nell’allegato 4b le quote dei contingenti doganali e i periodi. Può inoltre modificare l’inizio del periodo di contingentamento affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.39

Il DFE può aumentare temporaneamente il contigente doganale di cereali panificabili in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno dopo aver sentito le cerchie interessate.40

Art. 22f Versamento posticipato del dazio

Se al momento dell’importazione le merci di cui all’allegato 4a numero2 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, nella media di ogni anno civile, per 100 kg lordi di merce importata possono essere utilizzati quali foraggi al massimo

kg; sono esclusi i prodotti trasformati per i quali il DFE ha stabilito indici di sfruttamento. Se la quantità massima è superata, il dazio determinante deve essere versato posticipatamente in funzione della differenza.

L’azienda di trasformazione che non rispetta le percentuali di sfruttamento di cui agli articoli 22c capoverso2 lettera f e 22d capoverso3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento minimo secondo l’aliquota di dazio fuori contingente applicabile al momento della nascita dell’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l’aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in questione.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010

Applicabile fino al 30 giu. 2008 (RU 2007 6225).

L’azienda di trasformazione che, per motivi qualitativi, non rispetta le percentuali di sfruttamento di cui all’articolo 22d capoverso3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento minimo secondo l’aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile al momento della nascita dell’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l’aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in questione.

L’Amministrazione federale delle dogane decide in merito al versamento posticipato sulla base delle notifiche delle aziende di trasformazione o dei controlli che vi ha effettuato.

Art. 22g Versamento posticipato dell’obbligazione doganale

Se la trasformazione genera un minor valore, l’obbligazione doganale da versare posticipatamente è ridotta in funzione del minor valore del foraggio.

Sezione 3:41 Importazione di latte e latticini, oli e grassi commestibili, nonché caseine e caseinati

Art. 22h Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano:

  1. al latte e ai latticini delle voci di tariffa elencate nell’allegato4 numero4;

  2. agli oli e ai grassi commestibili elencati nei capitoli 11,12 e 15 della tariffa generale e alle materie prime e ai prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione;

  3. 42 alla caseina, ai caseinati e agli altri derivati della caseina nonché alle colle a base di caseina delle voci di tariffa 3501.1010, 1090, 9011, 9019, 9091 e 9099.

Art. 22i Permesso generale d’importazione

Il permesso generale d’importazione (PGI) per l’importazione di oli e grassi commestibili nonché materie prime e prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione è rilasciato da réservesuisse.

Art. 22j Attribuzione delle quote del contingente doganale parziale

Le quote del contingente doganale parziale7.1 sono attribuite agli aventi diritto alle quote di contingente doganale conformemente al regolamento del 22 dicembre 193343 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche.

Introdotta dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3559).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010

Il contingente doganale parziale7.2 viene messo all’asta in due parti; la prima parte pari a 100 tonnellate da importare durante l’intero periodo di contingentamento e la seconda parte pari a 200 tonnellate da importare durante il secondo semestre del periodo di contingentamento.

Le quote del contingente doganale parziale7.3 sono attribuite secondo l’ordine di arrivo delle domande all’Ufficio federale. I prodotti importati nell’ambito del contingente doganale parziale7.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l’alimentazione umana.

Il contingente doganale parziale7.4 pari a 100 tonnellate viene messo all’asta. Nell’ambito del contingente doganale parziale7.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.

Le quote del contingente doganale parziale7.5 sono attribuite secondo l’ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

La ripartizione del contingente doganale parziale7.6 non è disciplinata.

La ripartizione del contingente doganale n. 8 non è disciplinata.

Art. 22k44 Aumento dei contingenti doganali parziali In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l’Ufficio federale può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali7.2 e 7.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

Sezione 4:45 Importazione di patate

Art. 22l Categorie di merce

Il contingente doganale parziale 14.1 (patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce:

  1. patate da semina;

  2. patate da tavola;

  3. patate destinate alla valorizzazione.

Il contingente doganale parziale 14.2 (prodotti a base di patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce:

  1. prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa 2103.9000 e 2104.1000;

  2. prodotti semilavorati, altri;

  3. prodotti finiti.

L’assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce è disciplinata nell’allegato4 numero7.

In vigore fino al 30 giu. 2013.

Introdotta dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 3559).

Art. 22m Suddivisione dei contingenti doganali parziali fra le singole categorie di merce; liberazione delle importazioni

Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l’Ufficio federale suddivide i quantitativi totali del contingente doganale fra le singole categorie di merce; può prevedere di scaglionare nel tempo l’importazione.

L’Ufficio federale stabilisce la durata del periodo nel quale le patate e i prodotti a base di patate assegnati possono essere importati.

Art. 22n46 Aumento dei contingenti doganali parziali In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l’Ufficio federale può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali 14.1 (patate) e 14.2 (prodotti a base di patate) dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 22o Quote del contingente doganale parziale patate per patate da semina, patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione

Le quote del contingente doganale parziale 14.1 (patate da semina, patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione) sono attribuite in percentuale secondo la prestazione all’interno del Paese delle singole organizzazioni o aziende rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.

Le quote del contingente doganale sono attribuite soltanto se la prestazione all’interno del Paese ammonta a oltre 100 tonnellate.

Art. 22p Prestazione all’interno del Paese

Per prestazione all’interno del Paese si intende:

  1. per le patate da semina: il quantitativo di patate da semina indigene che l’organizzazione di moltiplicazione ha comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo;

  2. per le patate da tavola: il quantitativo di patate da tavola indigene imballate e pronte al consumo, che le aziende d’imballaggio hanno fornito al commercio al dettaglio durante il periodo di calcolo;

  3. per le patate destinate alla valorizzazione: il quantitativo di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo ai fini della valorizzazione.

Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo mese (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento.

I documenti che accompagnano la domanda devono comprovare in modo ineccepibile la prestazione all’interno del Paese che si è fatta valere.

In vigore fino al 30 giu. 2013 (RU 2009 1265).

Art. 22q Domande

Le domande di quote del contingente doganale parziale 14.1 (patate) vanno inoltrate all’Ufficio federale entro il 30 settembre precedente il periodo di contingentamento mediante gli appositi moduli.

Art. 22r Quote di contingente doganale per i prodotti a base di patate

Le quote del contingente doganale parziale 14.2 (prodotti a base di patate) sono messe all’asta.

Per i prodotti semilavorati di cui all’articolo 22l capoverso2 lettera a, hanno diritto a quote del contingente doganale soltanto le persone che sottopongono questi prodotti a ulteriore lavorazione nella loro azienda.

Capitolo 4 Eccezioni all’obbligo del permesso d’importazione,

margini di tolleranza

Sezione 1 Prodotti agricoli senza contingente doganale

Art. 2347 Spedizioni

I prodotti agricoli per i quali non è previsto un contingente doganale possono essere importati senza PGI fino a concorrenza di 20 kg lordi o 20 l. L’eccezione non concerne le spedizioni di prodotti della voce doganale ex 1209.9100.

Art. 2448 Traffico turistico

Nel traffico turistico i prodotti agricoli destinati ad uso privato sono esenti da PGI.

Sezione 2 Prodotti agricoli con contingente doganale

Art. 25 Spedizioni

I prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente doganale possono essere importati senza PGI al di fuori del contingente doganale fino a concorrenza di 20 kg lordi o 20 l.

Per importazioni uniche in quantitativi esigui e in condizioni particolari, segnatamente in occasione di fiere o manifestazioni simili, come pure importazioni per

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 gen. 2000, in vigore dal 1o mar. 2000 (RU 2000 384).

Nuovo testo giusta il n. 49 dell’all.4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal l’ammissione temporanea a scopi sperimentali, il servizio per il rilascio dei permessi può:49

  1. esentare dal PGI senza limitazioni quantitative; e

  2. autorizzare l’importazione all’ADC senza computo nel contingente doganale da ripartire importazioni uniche in quantitativi esigui e in condizioni particolari.

Citato in

Art. 2650 Traffico turistico

Nel traffico turistico l’importazione di prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente è permessa per uso privato:

  1. senza PGI nelle quantità di cui all’allegato 5 e

  2. 51 all’aliquota forfetaria secondo l’allegato1 dell’ordinanza del DFF del 4 aprile 200752 sulle dogane, senza computo nel contingente, nelle quantità di cui all’allegato 6.

L’articolo 66 dell’ordinanza del 1° novembre 200653 sulle dogane non si applica ai quantitativi soggetti a dazio secondo l’aliquota di dazio fuori contingente.

Art. 2754 Modifica degli allegati

D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle dogane) il DFE può modificare gli allegati 5 e 6.

Capitolo 5 Rilevazione dei dati, tasse e provvedimenti di salvaguardia

Sezione 1 Rilevazione dei dati necessari

Art. 28

Nella misura in cui l’applicazione della normativa in materia di importazione di prodotti agricoli o il rispetto di impegni internazionali lo richiedano, produttori, spedizionieri, magazzinieri, addetti alla trasformazione, commercianti, grossisti, dettaglianti, importatori, mittenti della merce, le loro organizzazioni nonché gli uffici centrali possono essere consultati per la rilevazione e la notifica di dati relativi alla situazione del mercato.

I dati devono corrispondere alla realtà dei fatti al momento della rilevazione ed essere verificabili da parte dei servizi incaricati dell’esecuzione dei provvedimenti.

Nuovo testo giusta il n. 49 dell’all.4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006

Sezione 2 Tasse

Art. 2955 Modifica degli allegati

D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle dogane) il DFE può modificare gli allegati 5 e 6.

Art. 3056

Art. 3157

Art. 3258

Sezione 3 Provvedimenti di salvaguardia

Art. 33

D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle dogane) il DFE adotta i provvedimenti organizzativi necessari per un’applicazione tempestiva ed efficace delle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo.

Se l’applicazione è urgente ed è impossibile attendere la decisione del Consiglio federale, il DFE decide dell’applicazione.

Se si può supporre che tutte le relative condizioni siano soddisfatte, è possibile ricorrere alle clausole di salvaguardia in via eccezionale anche se tutte le informazioni relative all’accesso al mercato effettivamente accordato e i dati statistici necessari non sono ancora disponibili o valutati integralmente. Se mancano le basi statistiche riguardanti una voce di tariffa si possono utilizzare dati relativi a prodotti agricoli analoghi.

Per tenere conto delle particolarità di prodotti agricoli deperibili e di stagione, nei loro confronti possono essere applicati periodi di calcolo più corti.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 34 Esecuzione

L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, sempre che altre autorità non ne siano state incaricate.

L’Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza alla frontiera e mette a disposizione dell’Ufficio federale i dati concernenti i quantitativi di prodotti agricoli importati.

Art. 3559

Citato in

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Introdotto dal n. 6 dell’all. all’O del 26 feb. 2003 (RU 2003 529). Abrogato dal n. I dell’O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).

Allegato 161 Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso 1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina capo [1] 0101. 1011 120.00 PGI non necessario 1019 3834.00 PGI non necessario 1021 3.00 PGI non necessario 1029 1281.00 PGI non necessario 9021 3.00 PGI non necessario 9029 1281.00 PGI non necessario 9095 120.00 PGI non necessario 9096 3834.00 PGI non necessario 9097 2250.00 PGI non necessario 9098 900.00 PGI non necessario [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 17 nov. 1999 (RU 1999 3628). Aggiornato dal

n. I dell’O del 13 dic. 1999 (RU 1999 3622), dal n. II cpv.1 dell’O del 1° nov. 2000 (RU 2000 2838), dal n. 14 dell’all. all’O del3 lug. 2001 (RU 2001 2091), dal n. I dell’O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2506), dal n. 6 dell’all. all’O del 26 feb. 2003 (RU 2003 529), dal n. II cpv.1 delle O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5397), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3055), dal n. 5 dell’all. all’O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l’Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati (RU 2005 503), dal n. I dell’O del 1° mar. 2006 (RU 2006 889), dal n. II cpv.1 dell’O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2507), dal n. II 11 dell’all.4 all’O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995), dal n. II cpv.1 dell’O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327), dal n. III cpv.1 dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6225), dal n. IV cpv.1 dell’O del 25 giu. 2008 (RU 2008 3559), dal n. I dell’O del 6 mag. 2009 (RU 2009 2585), dal n. I dell’O del 25 mag. 2011 (RU 2011 2395), dai n. I delle O del DFE del 21 set. 2011 (RU 2011 4463), del 21 nov. 2011 (RU 2011 5313) e dal n. I dell'O dell'UFAG del 22 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5317).

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare capo [1 0102. 1091 2500.00 1099 1500.00 9099 1275.00 0103. 1090 1000.00 9110 33.00 9210 10.00 0104. 1010 5.00 2010 3.00 0511. 1090 5.00 [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.

3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina come pure volatili Voce di tariffa Aliquota Testo complementare [1] al pezzo: 0101. 9091 90.00 9092 1309.00 0102. 9011 95.00 9019 1275.00 0103. 9120 63.00 9190 1309.00 9220 40.00 9290 1309.00 0104. 1020 25.00 1090 122.00 2020 43.00 2090 59.50 per 100 kg lordi: 0201. 1011 94.00 1019 758.00 1091 69.00 1099 758.00 2011 109.00 2019 1368.00 2091 159.00 2099 1368.00 3011 109.00 Voce di tariffa Aliquota Testo complementare [1] per 100 kg lordi: 3019 2212.00 3091 159.00 3099 2212.00 0202. 1011 94.00 1019 758.00 1091 69.00 1099 758.00 2011 109.00 2019 1233.00 2091 159.00 2099 1233.00 3011 109.00 3019 2057.00 3091 109.00 3099 2057.00 0203. 1191 43.00 1199 347.00 1291 50.00 1299 508.00 1981 50.00 1991 2304.00 1999 396.00 2191 43.00 2199 355.00 2291 50.00 2299 474.00 2981 50.00 2991 2304.00 2999 329.00 0204.

1010 30.00 1090 838.00 2110 30.00 2190 845.00 2210 30.00 2290 753.00 2310 30.00 2390 760.00 3010 30.00 3090 749.00 4110 30.00 4190 858.00 4210 30.00 4290 809.00 4310 30.00 4390 760.00 5010 49.00 5090 700.00 0205. 0010 20.00 0090 1459.00 [1] 0206. 1011 79.00 1019 153.00 1021 153.00 1029 919.00 1091 109.00 1099 919.00 2110 110.00 2190 153.00 2210 190.00 2290 919.00 2910 140.00 2990 919.00 3091 50.00 3099 68.00 4191 68.00 4199 68.00 4991 68.00 4999 68.00 8010 49.00 8090 68.00 9010 50.00 9090 68.00 0207. 1110 30.00 1210 30.00 1311 30.00 1321 30.00 1481 30.00 1491 30.00 2410 30.00 2510 30.00 2611 30.00 2621 30.00 2781 30.00 2791 30.00 3211 30.00 3291 30.00 3311 30.00 3391 30.00 3511 30.00 3591 30.00 3610 36.33 3691 30.00 0209. 0011 55.00 0019 55.00 0210. 1191 225.00 1199 1530.00 1291 175.00 1299 255.00 1991 225.00 1999 935.00 2010 375.00 2090 1190.00 [1] 9911 146.00 9912 146.00 9919 146.00 9931 30.00 9941 30.00 9951 30.00 9961 30.00 9971 30.00 9981 30.00 0504.

0039 0.50 1601. 0011 110.00 0019 893.00 0021 125.00 0029 893.00 0031 75.00 1602. 1010 85.00 PGI non necessario 2071 170.00 2079 798.00 3110 50.00 3210 50.00 3910 50.00 4111 115.00 4119 850.00 4191 100.00 4199 850.00 4210 100.00 4290 850.00 4910 100.00 4990 850.00 5011 130.00 5019 638.00 5091 140.00 5099 638.00 9011 100.00 9019 638.00 4. Disciplinamento del mercato: latticini [1] 0401. 3020 1340.00 0402. 2120 1340.00 2920 1340.00 9110 223.00 9120 1340.00 9910 223.00 0403. 1020 [2] 9091 18.00 0404. 1000 170.00 0406. 1010 25.50 PGI non necessario 1020 264.00 PGI non necessario 1090 289.00 PGI non necessario 2010 408.00 PGI non necessario 2090 315.00 PGI non necessario 3010 230.00 PGI non necessario 3090 442.00 PGI non necessario 4010 21.30 PGI non necessario 4021 85.00 PGI non necessario 4029 289.00 PGI non necessario 4081 408.00 PGI non necessario 4089 315.00 PGI non necessario 9011 25.50 PGI non necessario 9019 289.00 PGI non necessario 9021 34.00 PGI non necessario 9031 115.00 PGI non necessario 9039 21.00 PGI non necessario 0406. 9051 50.00 importati nell’ambito del contingente speciale, PGI non necessario per ADFC e ADC 9059 50.00 importati nell’ambito del contingente speciale, PGI non necessario per ADFC e ADC 9060 51.00 PGI non necessario 9091 408.00 PGI non necessario 9099 315.00 PGI non necessario generale. [2] Il dazio doganale è fissato nell’ordinanza del DFE concernente gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova 0407. 0010 50.00 PGI non necessario 0090 371.00 PGI non necessario 0408. 1110 255.00 PGI non necessario 1190 500.00 PGI non necessario 1910 79.00 PGI non necessario 1990 134.00 PGI non necessario 9110 255.00 PGI non necessario 9190 500.00 PGI non necessario 9910 79.00 PGI non necessario 9990 134.00 PGI non necessario 3502. 1110 255.00 PGI non necessario 1190 1596.00 PGI non necessario 1910 79.00 PGI non necessario 1990 420.00 PGI non necessario 6. Piante vive [1] 0601. 1010 38.10 PGI non necessario 2010 1.40 PGI non necessario 0602. 2059 5.20 PGI non necessario 4010 5.20 PGI non necessario 9011 1.40 PGI non necessario 9012 0.20 PGI non necessario 9019 5.20 PGI non necessario 0604. 1010 0.00 PGI non necessario 9111 0.00 PGI non necessario 9119 5.00 PGI non necessario 9190 0.00 PGI non necessario 9910 0.00 PGI non necessario 0713. 3319 0.00 PGI non necessario [1] Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 7. Disciplinamento del mercato: alberi da frutta [1] 0602. 2011 450.00 2019 300.00 2021 350.00 2029 300.00 2031 300.00 2039 300.00 2041 0.00 2049 0.00 2071 170.00 2072 90.00 2081 40.00 2082 40.00 [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono 8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare [1] 0603.

1110 12.50 1120 2450.00 1120 1715.00 dal 01.01.2009 1120 1372.00 dal 01.01.2010 1120 1098.00 dal 01.01.2011 1120 878.00 dal 01.01.2012 1120 702.00 dal 01.01.2013 1120 562.00 dal 01.01.2014 1120 379.00 dal 01.01.2015 1120 196.00 dal 01.01.2016 1120 12.50 dal 01.01.2017 1220 840.00 1220 588.00 dal 01.01.2009 1220 470.00 dal 01.01.2010 1220 376.00 dal 01.01.2011 1220 301.00 dal 01.01.2012 1220 241.00 dal 01.01.2013 1220 193.00 dal 01.01.2014 1220 137.00 dal 01.01.2015 1220 81.00 dal 01.01.2016 1220 25.00 dal 01.01.2017 1320, 1420,1921, 1929 1540.00 1320, 1420,1921, 1929 1078.00 dal 01.01.2009 Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare [1] 1320, 1420,1921, 1929 862.00 dal 01.01.2010 1320, 1420,1921, 1929 690.00 dal 01.01.2011 1320, 1420,1921, 1929 552.00 dal 01.01.2012 1320, 1420,1921, 1929 442.00 dal 01.01.2013 1320, 1420,1921, 1929 354.00 dal 01.01.2014 1320, 1420,1921, 1929 244.00 dal 01.01.2015 1320, 1420,1921, 1929 134.00 dal 01.01.2016 1320, 1420,1921, 1929 25.00 dal 01.01.2017 generale.

9. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Voce di tariffa Aliquota Testo complementare [1] 0701. 1010 1.40 9010 6.00 2005. 2029 785.00 PGI non necessario 2099 257.30 PGI non necessario [1] Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 10. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi freschi (sistema delle2 fasi) Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare [1] ex 0702. 0019 600.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 0029 150.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 0039 150.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 0099 150.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 0703. 1029 250.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 1059 100.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9019 130.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9029 130.00 periodo d’approvvigionamento completo [1] ex 0704. 1099 120.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9019 100.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9029 100.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9049 100.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9059 120.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9062 100.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9079 150.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 0705.

1119 150.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 1129 150.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 1199 150.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 1919 100.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 1929 400.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 1939 400.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 1949 400.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 1999 400.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 2919 200.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 2929 250.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 2949 250.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 2979 100.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 0706. 1019 250.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 1029 120.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 1039 150.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9019 100.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9049 200.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9059 150.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9069 350.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 0707. 0019 100.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 0029 100.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 0708. 1029 200.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 2049 200.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 2099 200.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 0709.

2019 480.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 3019 150.00 dal 4 luglio al 9 settembre ex 4019 200.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 4029 200.00 periodo d’approvvigionamento completo 6012 10.00 ex 7019 150.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9029 100.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9039 150.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9049 300.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9059 130.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9069 150.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 9079 700.00 periodo d’approvvigionamento completo generale 11. Disciplinamento del mercato: frutta fresca (sistema delle2 fasi) Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare [1] 0808. 1021 2.00 1022 2.00 ex 1029 140.00 periodo d’approvvigionamento completo 0808. 1031 5.00 1032 5.00 ex 1039 140.00 periodo d’approvvigionamento completo 0808. 2021 2.00 2022 2.00 ex 2029 120.00 periodo d’approvvigionamento completo 0808. 2031 5.00 2032 5.00 ex 2039 120.00 periodo d’approvvigionamento completo 0809. 1011 3.00 1018 3.00 ex 1019 200.00 periodo d’approvvigionamento completo 0809. 1091 5.00 1098 5.00 ex 1099 200.00 periodo d’approvvigionamento completo 0809. 2010 3.00 2011 3.00 ex 2019 200.00 periodo d’approvvigionamento completo 0809. 3010 4.00 3020 4.00 0809. 4012 3.00 4013 3.00 4015 3.00 0809.

4092 10.00 4093 10.00 4095 10.00 ex 0810. 1019 450.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 0810. 2019 400.00 periodo d’approvvigionamento completo ex 0810. 2029 300.00 periodo d’approvvigionamento completo 0810. 9093 5.00 9094 5.00 0810. 9096 5.00 12. Disciplinamento del mercato: frutta per sidro e prodotti di frutta Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare [1] 0808. 1011 2.00 2011 2.00 13. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi 13.1 Aliquote di dazio Voce di Aliquota Voce di Aliquota Voce di Aliquota Voce di Aliquota tariffa di dazio tariffa di dazio tariffa di dazio tariffa di dazio [1] [1] [1] [1] 0505.9011 6.00 0508.0091 6.00 0511.9110 0.00 0511.9911 5.00 0511.9919 5.00 0708.9010 4.00 * 0709.9091 12.00 0712.9070 12.00 0713.1011 5.00 * 0713.1012 0.50 * 0713.1013 1.25 0713.1091 5.00 * 0713.1092 4.85 0713.2011 5.00 * 0713.2012 0.50 * 0713.2013 0.35 0713.2091 5.00 * 0713.2092 4.85 0713.3111 4.00 * 0713.3112 0.40 * 0713.3113 0.35 0713.3191 4.00 * 0713.3192 4.85 0713.3211 4.00 * 0713.3212 0.40 * 0713.3213 1.25 0713.3291 4.00 * 0713.3292 4.85 0713.3311 4.00 * 0713.3312 0.40 * 0713.3313 1.25 0713.3391 4.00 * 0713.3392 4.85 0713.3911 4.00 * 0713.3912 0.40 * 0713.3913 1.25 0713.3991 4.00 * 0713.3992 4.85 0713.4011 4.00 * 0713.4012 0.40 * 0713.4013 0.35 0713.4091 4.00 * 0713.4092 4.85 0713.5012 4.00 * 0713.5013 0.40 * 0713.5014 0.35 0713.5091 4.00 * 0713.5092 4.85 0713.9011 5.00 * 0713.9012 0.50 *

0713.9013 0.35 0713.9091 5.00 * 0713.9092 4.85 0714.1010 0.00 0714.2010 0.00 0714.9010 0.00 0802.2110 0.00 0802.2120 0.00 0802.2210 2.00 0802.2220 0.00 0802.3110 0.00 0802.3120 0.00 0802.3210 2.00 0802.3220 0.00 0813.4081 0.00 0813.4092 0.00 0813.5012 5.00 0813.5021 5.00 0813.5081 0.00 0813.5092 5.00 0901.9011 0.00 1001.1011 11.90 1001.1021 3.35 1001.1060 9.00 * 1001.1070 0.90 * 1001.9011 40.00 1001.9021 28.35 1001.9060 9.00 * 1001.9070 0.90 * 1002.0011 55.00 1002.0021 28.35 1002.0060 8.00 * 1002.0070 0.80 * 1003.0010 51.50 1003.0020 0.95 1003.0030 4.50 1003.0040 0.25 1003.0061 2.05 1003.0069 51.00 1003.0070 9.00 1003.0080 1.35 1004.0010 42.00 1004.0020 0.95 1004.0031 0.00 1004.0039 45.90 1004.0040 0.00 1004.0050 0.00 1005.1000 43.00 1005.9010 0.85 1005.9021 3.00 1005.9029 45.90 1005.9030 12.00 1005.9040 1.20 1006.1010 0.95 1006.1020 0.00 1006.2010 0.95 1006.2020 0.00 1006.3010 3.35 1006.3020 0.00 1006.4010 3.35 1006.4020 0.00 1007.0010 0.95 1007.0030 4.00 1007.0040 0.10 1008.1010 0.95 1008.1030 5.00 1008.1040 0.15 1008.2010 0.95 1008.2030 0.00 1008.2040 0.00 1008.3010 0.95 1008.3030 8.00 1008.3040 0.25 1008.9013 57.00 1008.9014 28.35 1008.9033 10.00 * 1008.9034 1.00 * 1008.9041 0.95 1008.9061 9.00 * 1008.9071 0.25 * 1101.0051 14.00 * 1101.0059 11.00 * 1102.1051 13.00 * 1102.1059 11.00 * 1102.2020 14.00 1102.9013 13.00 * 1102.9052 3.00 1102.9062 14.00 * 1103.1111 4.85 1103.1112 14.00 * 1103.1191 38.00 1103.1192 14.00 * 1103.1310 4.85 1103.1320 17.00 1103.1911

38.00 1103.1912 14.00 * 1103.1921 10.35 1103.1922 9.00 1103.1931 4.85 1103.1932 1.00 1103.1991 10.35 1103.1993 16.00 * 1103.2011 37.00 1103.2012 14.00 * 1103.2021 38.00 1103.2022 14.00 * 1103.2091 10.35 1103.2092 16.00 * 1104.1210 10.35 1104.1220 12.00 1104.1911 37.00 1104.1912 14.00 * 1104.1921 10.35 1104.1922 17.00 1104.1991 10.35 1104.1993 20.00 * 1104.2210 10.35 1104.2230 12.00 1104.2310 10.35 1104.2320 11.00 1104.2911 37.00 1104.2912 13.00 * 1104.2921 10.35 1104.2923 2.00 1104.2931 10.35 1104.2933 17.00 1104.2991 10.35 1104.2993 19.00 * 1104.3070 4.00 1104.3081 4.00 1104.3091 10.35 1104.3093 0.00 1105.1021 10.00 1105.2021 12.00 1106.1010 8.00 * 1106.2010 1.00 1106.3010 11.00 1107.1011 0.00 1107.1013 3.00 1107.1091 0.00 1107.1094 4.00 1107.2011 0.00 1107.2013 5.00 1107.2091 0.00 1107.2094 6.00 1108.1110 10.35 1108.1120 0.00 1108.1210 10.35 1108.1220 0.00 1108.1310 6.35 Voce di Aliquota Voce di Aliquota Voce di Aliquota Voce di Aliquota tariffa di dazio tariffa di dazio tariffa di dazio tariffa di dazio [1] [1] [1] [1] 1108.1320 0.00 1108.1410 10.35 1108.1420 3.00 1108.1911 6.35 1108.1912 5.00 1108.1991 10.35 1108.1992 5.00 1108.2010 10.35 1108.2020 6.00 1201.0010 0.00 1201.0021 0.10 1201.0023 24.35 1201.0024 18.65 1201.0026 0.10 1201.0027 0.10 1201.0091 0.00 1202.1010 7.00 1202.1021 0.10 1202.1023 51.05 1202.1024 43.75 1202.1026 0.10 1202.1027 0.10 1202.2010 8.00 1202.2021 0.10 1202.2023 61.80 1202.2024 56.80 1202.2026 0.10 1202.2027 0.10

1203.0010 8.00 1203.0021 0.10 1203.0023 82.85 1203.0024 77.15 1203.0026 0.10 1203.0027 0.10 1204.0010 0.00 1204.0021 0.10 1204.0023 50.05 1204.0024 42.90 1204.0026 0.10 1204.0027 0.10 1205.1010 0.00 1205.1021 0.10 1205.1023 52.90 1205.1024 45.75 1205.1026 0.10 1205.1027 0.10 1205.1040 0.00 1205.1051 0.10 1205.1053 60.00 1205.1054 52.90 1205.1056 0.10 1205.1057 0.10 1205.9010 0.00 1205.9021 0.10 1205.9023 52.90 1205.9024 45.75 1205.9026 0.10 1205.9027 0.10 1205.9040 0.00 1205.9051 0.10 1205.9053 60.00 1205.9054 52.90 1205.9056 0.10 1205.9057 0.10 1206.0010 0.00 1206.0021 0.10 1206.0023 58.30 1206.0024 49.55 1206.0026 0.10 1206.0027 0.10 1206.0040 3.00 1206.0041 0.10 1206.0053 65.60 1206.0054 58.30 1206.0056 0.10 1206.0057 0.10 1207.2010 5.00 1207.2021 0.10 1207.2023 28.65 1207.2024 21.50 1207.2026 0.10 1207.2027 0.10 1207.4010 8.00 1207.4021 0.10 1207.4023 71.40 1207.4024 64.30 1207.4026 0.10 1207.4027 0.10 1207.5010 0.00 1207.5021 0.10 1207.5023 28.65 1207.5024 21.50 1207.5026 0.10 1207.5027 0.10 1207.9111 6.00 1207.9113 0.10 1207.9114 57.15 1207.9115 50.05 1207.9116 0.10 1207.9117 0.10 1207.9921 6.00 1207.9922 0.10 1207.9923 50.05 1207.9924 42.90 1207.9925 0.10 1207.9926 0.10 1207.9931 3.00 1207.9932 0.10 1207.9933 60.35 1207.9934 53.20 1207.9935 0.10 1207.9936 0.10 1207.9941 10.00 1207.9942 0.10 1207.9943 64.30 1207.9944 57.15 1207.9945 0.10 1207.9946 0.10 1207.9951 5.00 1207.9952 0.10 1207.9953 35.75 1207.9954 28.65 1207.9955 0.10 1207.9956 0.10 1207.9991 12.00

1207.9993 0.10 1207.9994 71.85 1207.9995 64.65 1207.9996 0.10 1207.9997 0.10 1208.1010 0.00 1208.9010 0.00 1209.1010 4.00 1209.2911 8.00 1209.2912 0.80 1209.9911 15.00 1209.9912 1.50 1209.9991 16.00 1212.2010 4.00 1212.9110 7.00 1212.9911 11.00 1212.9922 0.00 1212.9991 0.00 1213.0091 0.00 1213.0099 1.00 1214.1010 4.00 1214.9011 0.00 1214.9019 2.00 1404.9010 0.00 1501.0012 0.00 1501.0013 0.00 1501.0022 0.00 1501.0023 12.00 1502.0011 2.00 1502.0012 0.00 1502.0019 0.00 1503.0010 7.00 1504.1091 0.00 1504.2010 0.00 1504.3010 0.00 1505.0011 0.00 1505.0091 12.00 1506.0011 0.00 1506.0012 0.00 1506.0019 12.00 1507.1010 0.00 1507.9011 35.00 1507.9091 9.00 1508.1010 0.00 1508.9011 35.00 1508.9091 16.00 1509.1010 0.00 1509.9010 12.00 1510.0010 0.00 1511.1010 0.00 1511.9011 0.00 1511.9091 0.00 1512.1110 0.00 1512.1911 26.00 1512.1991 2.00 1512.2110 0.00 1512.2910 12.00 1513.1110 0.00 1513.1911 22.00 1513.1991 0.00 1513.2110 0.00 1513.2911 22.00 1513.2991 12.00 1514.1110 0.00 1514.1910 0.00 1514.9110 0.00 1514.9910 12.00 1515.1110 0.00 1515.1910 31.00 1515.2110 0.00 1515.2910 31.00 1515.3010 31.00 1515.5011 0.00 1515.5020 31.00 1515.9011 0.00 1515.9021 31.00 1515.9031 31.00 1515.9091 31.00 1516.1010 11.00 1516.2010 0.00 1517.1010 5.00 1517.9010 0.00 1518.0011 0.00 1518.0081 0.00 1518.0093 0.00 1702.3021 0.00 1702.3033 0.00 1702.4011 0.00 1702.6022 0.00 1702.9011 0.00 1703.9091 3.00 1802.0010 0.00 1905.9021 0.00 2102.1091 0.00 2102.2011 0.00 2102.2021 0.00 2103.3011 10.00

2301.1011 17.00 2301.1019 19.00 Voce di Aliquota Voce di Aliquota Voce di Aliquota Voce di Aliquota tariffa di dazio tariffa di dazio tariffa di dazio tariffa di dazio [1] [1] [1] [1] 2301.2010 0.00 2302.1010 0.00 2302.3020 4.00 * 2302.4030 8.00 * 2302.4091 4.00 * 2302.5010 0.00 2303.1011 0.00 2303.1012 9.00 2303.1018 0.00 2303.2010 11.00 2303.3010 3.00 2304.0010 0.00 2305.0010 0.00 2306.1010 1.00 2306.2010 0.00 2306.3010 0.00 2306.4110 2.00 2306.4910 2.00 2306.5010 0.00 2306.6010 6.00 2306.9011 13.00 2306.9021 2.00 2308.0020 4.00 2308.0030 0.00 2308.0040 10.00 2308.0050 10.00 2308.0060 1.00 2309.9011 6.50 * 2309.9041 0.00 2309.9081 162.25 * 2309.9082 6.50 * 2309.9089 6.50 * 3505.1010 0.00 3505.2010 13.00 3809.1010 19.00 3823.1110 0.00 3823.1210 5.00 3823.1910 0.00 [1] Le nuove aliquote di dazio sono contrassegnate con «*».

13.2 Per le seguenti voci di tariffa non è richiesto alcun PGI 0713.1012 0713.1013 0713.1092 0713.2012 0713.2013 0713.2092 0713.3112 0713.3113 0713.3192 0713.3212 0713.3213 0713.3292 0713.3312 0713.3313 0713.3392 0713.3912 0713.3913 0713.3992 0713.4012 0713.4013 0713.4092 0713.5013 0713.5014 0713.5092 0713.9012 0713.9013 0713.9092 1001.1021 1001.1070 1001.9021 1001.9070 1002.0021 1002.0070 1003.0020 1003.0040 1003.0069 1003.0080 1004.0020 1004.0039 1004.0050 1005.9010 1005.9040 1005.9029 1006.1010 1006.2010 1006.3010 1006.4010 1007.0010 1007.0040 1008.1010 1008.1040 1008.2010 1008.2040 1008.3010 1008.3040 1008.9014 1008.9034 1008.9041 1008.9071 1103.1111 1103.1191 1103.1310 1103.1911 1103.1921 1103.1931 1103.1991 1103.2011 1103.2021 1103.2091 1104.1210 1104.1911 1104.1921 1104.1991 1104.2210 1104.2310 1104.2911 1104.2921 1104.2931 1104.2991 1104.3091 1107.1011 1107.1091 1107.2011 1107.2091 1108.1110 1108.1210 1108.1310 1108.1410 1108.1911 1108.1991 1108.2010 1201.0091 1209.2912 1209.9912 1213.0091 1214.9011 14. Disciplinamento del mercato: cereali per l’alimentazione umana [1] 1001.

1032 1.00 1001. 9032 19.30 1002. 0032 19.30 1007. 0021 19.30 1008. 1021 19.30 2021 19.30 9022 19.30 9051 19.30 1101. 0043 63.80 PGI non necessario 0048 50.70 PGI non necessario 1102. 1049 50.70 PGI non necessario 2010 23.60 PGI non necessario 9011 50.70 PGI non necessario 9051 25.60 PGI non necessario 9061 50.70 PGI non necessario 1103. 1119 23.40 PGI non necessario 1199 50.70 PGI non necessario 1390 25.00 PGI non necessario 1919 50.70 PGI non necessario 1929 21.80 PGI non necessario 1939 26.10 PGI non necessario 1992 50.70 PGI non necessario 1999 50.70 PGI non necessario 2019 50.70 PGI non necessario 2029 50.70 PGI non necessario 2099 50.70 PGI non necessario 1104. 1290 21.80 PGI non necessario 1919 50.70 PGI non necessario 1929 25.90 PGI non necessario 1992 50.70 PGI non necessario 1999 50.70 PGI non necessario 2220 21.70 PGI non necessario 2390 26.90 PGI non necessario 2913 52.90 PGI non necessario 2918 50.70 PGI non necessario 2922 50.70 PGI non necessario 2932 25.90 PGI non necessario 2992 50.70 PGI non necessario 2999 50.70 PGI non necessario 3089 50.70 PGI non necessario 1107. 1012 50.70 1092 50.70 PGI non necessario 1093 50.70 PGI non necessario 2012 50.70 2092 50.70 PGI non necessario 2093 50.70 PGI non necessario 2099 50.70 PGI non necessario 1201. 0099 –.10 PGI necessario solo per sementi 1202. 1099 –.10 PGI non necessario 1202. 2099 –.10 PGI non necessario Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare [1] 1203. 0090 –.10 PGI non necessario 1204. 0099 –.10 PGI non necessario 1205. 1031, –.10 PGI non necessario 1039, –.10 PGI necessario solo per sementi 1061, –.10 PGI non necessario 1069, –.10 PGI necessario solo per sementi 9069 1206.

0031 –.10 PGI non necessario 0039 –.10 PGI non necessario 0061 –.10 PGI non necessario 0069 –.10 PGI non necessario 1207. 2091 –.10 PGI non necessario 2099 –.10 PGI non necessario 4091 –.10 PGI non necessario 4099 –.10 PGI non necessario 5091 –.10 PGI non necessario 5099 –.10 PGI non necessario 9118 –.10 PGI non necessario 9119 –.10 PGI non necessario 9927 –.10 PGI non necessario 9929 –.10 PGI non necessario 9937 –.10 PGI non necessario 9939 –.10 PGI non necessario 9947 –.10 PGI non necessario 9949 –.10 PGI non necessario 9957 –.10 PGI non necessario 9959 –.10 PGI non necessario 9998 –.10 PGI non necessario 9999 –.10 PGI non necessario 1212. 9190 esente PGI non necessario 9919 esente PGI non necessario 15. Disciplinamento del mercato: olii e grassi alimentari [1] 1104. 3011 83.00 3012 77.10 3021 39.20 3039 94.85 1501 0018 145.50 0019 156.95 0028 145.50 0029 156.95 1502 0091 145.50 1503 0091 145.50 1504 1098 145.50 1099 156.95 2091 145.50 2099 156.95 3091 145.50 3099 156.95 1506 0091 141.50 1507 1090 134.05 1508 1090 134.05 1509 1091 93.00 1099 141.50 9091 97.00 9099 145.50 1510 0091 134.05 0099 145.50 1511 1090 122.30 1512 1190 134.05 1918 164.50 1919 175.95 1998 145.50 1999 156.95 2190 134.05 2991 145.50 2999 156.95 1513 1190 128.15 [1] 1918 164.50 1919 175.95 1998 152.50 1999 163.95 2190 128.15 2918 164.50 2919 175.95 2998 152.50 2999 163.95 1514

1190 134.05 1991 145.50 1999 156.95 9190 134.05 9991 145.50 9999 156.95 1515 1190 134.05 1991 145.50 1999 156.95 2190 134.05 2991 145.50 2999 156.95 3091 145.50 3099 156.95 5019 134.05 5091 145.50 5099 156.95 9013 131.10 9018 145.50 9019 156.95 9028 145.50 9029 156.95 9038 145.50 9039 156.95 9098 145.50 9099 156.95 1516 1091 164.50 1099 175.95 2092 164.50 2093 164.50 2097 175.95 2098 175.95 1517 1063 155.00 1068 163.45 1073 135.25 1078 142.15 1083 103.65 1088 108.10 1093 82.65 1098 85.45 9020 1.00 9063 245.05 9068 244.40 9071 225.50 Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare [1] 9079 239.00 9081 204.20 9089 216.10 9091 181.25 9099 191.75 generale 16. Disciplinamento del mercato: sementi Voce di tariffa Aliquota di dazio per Testo complementare 100 kg lordi [1] 0713. 5015 0.00 PGI non necessario 5018 0.00 PGI non necessario 1209.

1090 0.00 2100 0.00 PGI non necessario 2200 0.00 PGI non necessario 2300 0.00 PGI non necessario 2400 0.00 PGI non necessario 2500 0.00 PGI non necessario 2919 0.00 PGI non necessario 2960 0.00 PGI non necessario 2970 0.50 2980 0.00 PGI non necessario 9100 0.00 PGI necessario per sementi di pomodoro nonché di cicoria del gruppo tipo radicchio rosso della specie Cichorium intybus L. Partim [1]In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 17. Disciplinamento del mercato: zucchero Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare [1] 1100 0.00 1200 0.00 9110 18.70 PGI non necessario 9991 18.70 PGI non necessario 9999 0.00 3029 1.40 PGI non necessario 3032 61.00 PGI non necessario 3038 1.80 PGI non necessario 3042 3.80 PGI non necessario 3048 5.50 PGI non necessario 4019 61.00 PGI non necessario 4029 3.80 PGI non necessario 6028 0.00 PGI non necessario 9019 0.00 9022 0.00 9023 1.80 PGI non necessario 9024 18.70 PGI non necessario 9028 18.70 PGI non necessario 9032 0.00 9033 0.00 9034 10.00 PGI non necessario 9038 10.00 PGI non necessario In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 18. Disciplinamento del mercato: vino, succo d’uva e mosto Voce di tariffa Aliquota Testo complementare [1] 2009.

6119 347.00 6129 394.00 (per 100 kg lordi) 6990 782.00 9030 782.00 2202. 9019 430.00 9049 354.00 2204. 2129 300.00 2139 242.00 Voce di tariffa Aliquota Testo complementare [1] 2149 245.00 2150 2500 PGI non necessario [2] 2929 327.00 2939 108.00 (per 100 kg lordi) 2941 29.00 2942 29.00 3000 34.00 PGI non necessario [2] Escluso il Porto nell’ambito del contingente doganale preferenziale n. 115 19. Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare [1] 2309. 1021 0.00 PGI non necessario per prodotti che provengono dall’UE 1029 0.00 PGI non necessario per prodotti che provengono dall’UE 20. Disciplinamento del mercato: caseina Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare 100 kg lordi 3501. 9011 4.– PGI non necessario 9019 [1] PGI non necessario 9091 909.– PGI non necessario 9099 [1] PGI non necessario [1] Il dazio doganale è fissato nell’ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).

Allegato 262 (art. 6) Prezzi soglia per gruppo di prodotti Voce di tariffa Designazione della merce Prezzo soglia Valido per le linee di tariffa fr. per 100 kg seguenti 0713.1011 Piselli in grani interi, non lavorati, per 39.00 0708.9010 – 0813.5092 l’alimentazione di animali. senza 0709.9091 e 0712.9070 1003.0010 Orzo, da semina 78.00 1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013 1003.0070 Orzo, per l’alimentazione di animali 36.00 0709.9091 e 0712.9070 nonché 1001.1021 – 1008.9071 1201.0010 Fave di soia, per l’alimentazione 50.00 1201.0010 – 1208.9010 animale e 2103.3011 1214.1010 Farina e agglomerati sottoforma di 32.00 0901.9011 e pellets, di erba medica, per 1209.1010 – 1404.9010 l’alimentazione di animali nonché 1802.0010 e 2308.0020 – 0060 1501.0012 Grassi di maiale (compreso lo strutto), 60.00 1501.0012 – 1518.0093, grezzi, per l’alimentazione di animali 3823.1110 – 1910 1702.3021 Glucosio chimicamente puro, allo stato 40.00 1702.3021 – 9011 e solido, per l’alimentazione di animali 1703.9091 2102.2011 Lieviti morti, per l’alimentazione di 49.00 2102.1091 – 2021 animali 2303.1011 Proteine di patate, per

l’alimentazione59.00 0505.9011 – 0511.9919, di animali 2301.1011 – 2010, 2303.1011 – 3010 e 2309.9041 2304.0010 Panelli di soia, per l’alimentazione di 45.00 2304.0010 – 2306.9010 animali 3505.1010 Destrina e altri amidi modificati, per 41.00 1101.0051 – 1108.2020, l’alimentazione di animali 1905.9021, 2302.1010 – 5010, 3505.1010 – 3809.1010

Nuovo testo giusta il n. IV cpv.2 dell’O del 25 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 Allegato 363 (art. 7) Valori indicativi d’importazione per foraggi Voce di tariffa64 Designazione della merce fr. per 100 kg 0505. 9011 Polveri di piume 60.00 0091 Involucri di granchiolini di mare 47.00 9110 Pesciolini 58.00 9911 Sangue di animali 63.00 9919 Altri 56.00 9010 Semi di guarea 38.00 9091 Granoturco dolce, fresco o surgelato 38.00 9070 Granoturco dolce, essiccato 38.00 1011 Piselli in grani intieri 39.0065 1091 Piselli lavorati 39.00 2011 Ceci in grani intieri 39.00 2091 Ceci lavorati 39.00 3111 Fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper in grani intieri 38.00 3191 Fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper lavorati 38.00 3211 Fagioli «Adzuki» in grani intieri 38.00 3291 Fagioli «Adzuki» lavorati 38.00 3311 Fagioli comuni in grani intieri 38.00 3391 Fagioli comuni lavorati 38.00 3911 Fagioli Vigna in grani intieri 38.00 3991 Fagioli Vigna lavorati 38.00 4011 Lenticchie in grani intieri 38.00 4091 Lenticchie lavorate

38.00 5012 Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. Equina e Vicia faba var. Minor) in grani intieri 38.00 5091 Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. Equina e Vicia faba var. Minor) lavorate 38.00 9011 Altri legumi da granella in grani intieri 39.00 9091 Altri legumi da granella lavorati 39.00 1010 Radici di manioca 37.00 2010 Patate dolci 37.00 9010 Topinambur 34.00

Stabilito dal DFE (cfr. art. 20 cpv.3 e 4 LAgr). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 25 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3817).

Nel contempo prezzo soglia Voce di tariffa Designazione della merce fr. per 100 kg 0802. 2110 Nocciole con guscio 54.00 2210 Nocciole senza guscio 56.00 3110 Noci comuni con guscio 54.00 3210 Noci comuni senza guscio 56.00 4081 Frutta a nocciolo essiccata 35.00 4092 Altra frutta essiccata 35.00 5012 Miscugli di frutta secche contenenti nocciole e/o noci comuni per più del 50 % 45.00 5021 Miscugli di frutta secche contenenti nocciole e/o noci comuni 45.00 5081 Miscugli aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente

% e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non 35.00 eccedente 20 % 5092 Altri, contenenti frutta delle voci 0813.4081 a 0813.4099 45.00 9011 Bucce e pellicole di caffè 7.00 1011 Frumento (grano) duro da semina 91.00 1060 Frumento (grano) duro 38.00 9011 Grano tenero da semina 91.00 9060 Grano tenero 38.00 0011 Segala da semina 184.00 0060 Segala 36.00 0010 Orzo da semina 78.0066 0070 Orzo 36.0067 0010 Avena da semina 86.00 0040 Avena 32.00 1000 Granoturco da semina 712.00 9030 Granoturco 38.00 1020 Riso greggio 36.00 2020 Riso decorticato 38.00 3020 Riso semi-imbianchito o imbianchito 40.00 4020 Rotture di riso 40.00 0030 Sorgo a grani 36.00 1030 Grano saraceno 38.00 2030 Miglio 33.00 3030 Scagliola 46.00 9013 Triticale da semina 82.00 9033 Triticale 38.00 9061 Altri cereali 38.00

Nel contempo prezzo soglia

Nel contempo prezzo soglia Voce di tariffa Designazione della merce fr. per 100 kg 1101. 0051 Farine gonfianti di frumento 43.00 0059 Farine di frumento per l’alimentazione di animali 40.00 1051 Farine gonfianti di segala 41.00 1059 Farine di segala per l’alimentazione di animali 39.00 2020 Farina di granoturco per l’alimentazione di animali 40.00 9013 Farina di triticale per l’alimentazione di animali 41.00 9052 Farina di riso per l’alimentazione di animali 43.00 9062 Farina di altri cereali per l’alimentazione di animali 43.00 Semole e semolini di: 1112 frumento (grano) duro 43.00 1192 grano tenero 43.00 1320 granoturco 43.00 1912 segala, frumento segalato o triticale 42.00 1922 avena 45.00 1932 riso 44.00 1993 altri cereali 45.00 Agglomerati in forma di pellets di: 2012 frumento 43.00 2022 segala, frumento segalato o triticale 42.00 2092 altri cereali 45.00 Germi di cereali schiacciati o fiocchi di: 1220 avena 48.00 1912 frumento (grano), segala, frumento segalato o triticale 43.00 1922 orzo 44.00 1993 Fiocchi di altri cereali 49.00 Altri cereali lavorati (p. es.

mondati, perlati, tagliati o spezzati) di: 2230 avena 48.00 2320 granoturco 43.00 2912 frumento (grano), segala, frumento segalato o triticale 42.00 2923 miglio 38.00 2933 orzo 44.00 2993 altri cereali 48.00 Germi di cereali: 3070 per la fabbricazione di oli 46.00 3081 di cereali panificabili 48.00 3093 di altri cereali 46.00 1021 Farina, semolino e polveri di patate 40.00 2021 Fiocchi di patate 42.00 Farine, semolini e polveri di: 1010 legumi da granella secchi della voce 0713 42.00 2010 sago o di radici o tuberi della voce 0714 40.00 3010 farine e semolini dei prodotti del capitolo 8 51.00 1013 Malto non torrefatto, non franto 37.00 1094 Malto non torrefatto 38.00 2013 Malto torrefatto, non franto 39.00 2094 Farina di malto torrefatta 40.00 Voce di tariffa Designazione della merce fr.

per 100 kg 1108. 1120 Amido di frumento 40.00 1220 Amido di granoturco 40.00 1320 Fecola di patate 38.00 1420 Fecola di manioca 38.00 1912 Amido di riso 40.00 1992 Altri amidi 40.00 2020 Inulina 41.00 0010 Fave di soia intiere 50.0068 1010 Arachidi con guscio 50.00 2010 Arachidi sgusciate o frantumate 51.00 0010 Copra 48.00 0010 Semi di lino 48.00 Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: 1010 semi di ravizzone 43.00 1040 semi di colza 43.00 altri: 9010 semi di ravizzone 43.00 9040 semi di colza 43.00 0010 Semi di girasole non sgusciati 40.00 0040 Semi di girasole sgusciati 46.00 2010 Semi di cotone 48.00 4010 Semi di sesamo 48.00 5010 Semi di senape 46.00 9111 Semi di papavero 46.00 9921 Semi di karité 46.00 9931 Noci e mandorle di palmisti 44.00 9941 Semi di ricino 50.00 9951 Semi di cartamo 40.00 9991 Altri semi oleosi, eccetto faggiole

51.00 1010 Farina di fave di soia 51.00 9010 Altre farine di frutti oleosi, eccetto farina di senape 51.00 1010 Semi di barbabietole da zucchero 26.00 2911 Semi di vecce e lupino 45.00 9911 Semi di tamarindo 45.00 9991 Altri semi 46.00 2010 Farina di alghe 24.00 9110 Barbabietole da zucchero 35.00 9911 Radici di cicoria 34.00 9922 Carrube 31.00 9991 Altri prodotti vegetali come farina e cruschello di lupini 40.00

Nel contempo prezzo soglia 1213. 0091 Paglia non lavorata 10.00 0099 Paglia lavorata 14.00 1010 Farina di erba medica 32.0069 9011 Fieno (grandi balle) 25.00 9019 Farina di erba, navoni-rutabaga e barbabietole da foraggio 33.00 9010 Noccioli di datteri e frantumi di guarea 35.00 0012 Grassi di maiale (compreso lo strutto), greggi 60.00 70 0013 Altri grassi di maiale (raffinati) 76.00 0022 Grassi di volatili, greggi 60.00 0023 Altri grassi di volatili (raffinati) 76.00 0011 Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, non fusi né altrimenti estratti 37.00 0012 Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi 60.00 0019 Altri (raffinati) 76.00 0010 Stearina solare, olio di strutto, olio di sevo (raffinati) 76.00 1091 Olio di fegato di pesci 60.00 2010 Grassi e oli di pesci 60.00 3010 Grassi e oli di mammiferi marini 60.00 0011 Grasso di lana greggio 60.00 0091 Altre sostanze derivate dal grasso di lana, compresa la lanolina (raffinate) 76.00 0011 Altri grassi e oli animali non fusi né altrimenti estratti 37.00 0012 Altri grassi e oli animali, greggi 60.00 0019 Altri (raffinati) 76.00 1010 Olio di soia, greggio 60.00 9011 Frazioni di olio di soia aventi un punto di fusione più elevato (parzialmente idrogenate/frazionate)

95.00 9091 Altri (raffinati) 76.00 1010 Olio di arachide 60.00 9011 Frazioni di olio di arachide aventi un punto di fusione più elevato (parzialmente idrogenate/frazionate) 95.00 9091 Altri (raffinati) 76.00 1010 Olio di oliva, greggio 60.00 9010 Altri (raffinati) 76.00 0010 Altri oli di oliva, miscele 60.00

Nel contempo prezzo soglia

Nel contempo prezzo soglia Voce di tariffa Designazione della merce fr. per 100 kg 1511. 1010 Olio di palma, greggio 60.00 9011 Frazioni di olio di palma aventi un punto di fusione più elevato (frazionate) 86.00 9091 Altri (raffinati) 76.00 1110 Olio di girasole o di cartamo, greggio 60.00 1911 Frazioni di olio di girasole o di cartamo aventi un punto di fusione più elevato (parzialmente idrogenati/frazionati) 95.00 1991 Olio di girasole o di cartamo, raffinato 76.00 2110 Olio di semi di cotone, greggio 60.00 2910 Olio di semi di cotone, raffinato 76.00 1110 Olio di cocco, greggio 60.00 1911 Frazioni di olio di cocco aventi un punto di fusione più elevato (frazionate) 86.00 1991 Altri (raffinati) 76.00 2110 Oli di palmisti o di babassù, greggi 60.00 2911 Altri, aventi un punto di fusione più elevato di quello degli oli di palmisti o di babassù (frazionati) 86.00 2991 Altri (raffinati) 76.00 A basso tenore di acido erucico: 1110 oli di ravizzone o di colza, greggi 60.00 1910 oli di ravizzone o di colza (parzialmente idrogenati/frazionati) 95.00 Altri: 9110 oli di ravizzone, di colza o di senape, greggi 60.00 9910 oli di ravizzone, di colza o di senape (raffinati) 76.00 1110 Olio di lino, greggio 60.00 1910 Olio di lino (parzialmente idrogenato/frazionato) 95.00 2110 Olio di granoturco, greggio

60.00 2910 Olio di granoturco (parzialmente idrogenato/frazionato) 95.00 3010 Olio di ricino (parzialmente idrogenato/frazionato) 95.00 5011 Olio di sesamo, greggio 60.00 5020 Olio di sesamo (parzialmente idrogenato/frazionato) 95.00 9011 Olio di germi di cereali 60.00 9021 Olio di ioioba e sue frazioni 95.00 9031 Olio di tung (parzialmente idrogenato/frazionato) 95.00 9091 Altri oli di germi di cereali (parzialmente idrogenati/frazionati) 95.00 1010 Grassi e oli animali, idrogenati 93.00 2010 Grassi e oli vegetali, idrogenati 93.00 1010 Margarina (raffinata) 76.00 9010 Altri grassi e oli animali/vegetali alimentari (raffinati) 76.00 0011 Miscugli non alimentari di oli vegetali 60.00 0081 Olio di soia epossidato (raffinato) 76.00 0093 Altri miscugli non commestibili di grassi e oli animali/vegetali 60.00 1702. 3021 Glucosio allo stato solido, chimicamente puro 40.00 71 3033 Altri glucosi, allo stato solido 40.00 4011 Glucosio, allo stato solido 40.00 6022 Sciroppo di fruttosio 28.00 9011 Zucchero invertito, allo stato solido 40.00 9091 Melasso 24.00 0010 Residui di cacao (gusci) 16.00 9021 Pangrattato 41.00 1091 Lieviti vivi 47.00 2011 Lieviti morti 49.00 72 2021 Altri microrganismi monocellulari morti 52.00 3011 Farina di senape

47.00 1011 Ciccioli 56.00 1019 Farine di carne 60 % 49.00 2010 Farine di aringa 72 % 59.00 1010 Crusche di granoturco 29.00 3020 Crusche di frumento 29.00 4030 Residui di riso 33.00 4091 Altre crusche di frumento 29.00 5010 Residui di molitura di legumi 29.00 1011 Proteine di patate 59.00 73 1012 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, il cui tenore proteico, calcolato rispetto alla materia essiccata, non supera il 30 % del peso 37.00 1018 Altri 52.00 2010 Polpe di barbabietole 34.00 3010 Avanzi della fabbricazione della birra, essiccati 34.00 0010 Panelli e altri residui solidi di soia (48 %) 45.00 74 0010 Panelli e altri residui solidi di arachidi 43.00 1010 Panelli e altri residui solidi di cotone 35.00 2010 Panelli e altri residui solidi di lino 36.00 3010 Panelli e altri residui solidi di girasole 29.00 A basso tenore di acido erucico: 4110 panelli e altri residui solidi di colza o di ravizzone 30.00

Nel contempo prezzo soglia

Nel contempo prezzo soglia

Nel contempo prezzo soglia

Nel contempo prezzo soglia Altri: 4910 panelli e altri residui solidi di colza o di ravizzone 30.00 5010 panelli e altri residui solidi di noce di cocco o di copra 29.00 6010 panelli e altri residui solidi di noci o di mandorle di palmisti 29.00 9011 panelli e altri residui solidi di germi di granoturco 38.00 9021 Altri 38.00 0020 Ghiande di quercia e castagne d’India 21.00 0030 Vinacce di uva e trebbie di mele e di pere 29.00 0040 Residui della fabbricazione di estratti del caffè e della 25.00 camomilla 0050 Materie vegetali di piante di granoturco 34.00 0060 Altri 28.00 9041 «Solubles» di pesci 55.00 1010 Destrina e altri amidi e fecole modificati 41.00 75 2010 Colle 51.00 1010 Agenti di apprettatura a base di sostanze amilacee 51.00 1110 Acido stearico 76.00 1210 Acido oleico 76.00 1910 Altri acidi grassi industriali 60.00 Fascia di fluttuazione La fascia di fluttuazione per i prezzi soglia e i valori indicativi di importazione elencati nel presente allegato ammonta a ±3 franchi per 100 chilogrammi.

Nel contempo prezzo soglia Allegato 476 (art. 10) Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all’importazione di prodotti agricoli 1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina Contingente Prodotto Voce(i) di tariffa Volume del doganale n. contingente doganale (capi) [1] [1] [1] [1]

Animali della specie equina 0101. 1011 3 822 2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini Numero del Prodotto Voce/i di tariffa Contingente contingente doganale doganale (pezzo) [1] [1] [1] [1] [1]

Animali della specie bovina 0102. 1010 1200

Animali della specie suina 0103. 1010 100

Aggiornato giusta il n. II dell’O del 17 nov. 1999 (RU 1999 3628) il n. I cpv.2 dell’O del

gen. 2001 (RU 2001 299), il n. 14 dell’all. all’O del3 lug. 2001 (RU 2001 2091), il n. II cpv.1 dell’O del 21 set. 2001(RU 2001 2583), il n. I dell’O dell’8 mar. 2002 (RU 2002 1482), i n. II dell’O del 26 giu. 2002 (RU 2002 1789), del 16 ott. 2002 (RU 2002 3486), il

n. II cpv.1 dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5397), il n. 5 dell’all. all’O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l’Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati (RU 2005 503), il n. 5 dell’all. all’O del 1° mar. 2006 concernente la modifica degli allegati alla legge sulla tariffa delle dogane e di altri atti legislativi nell’ambito della soppressione della denaturazione di cereali panificabili (RU 2006 867), il n. II 11 dell’all.4 all’O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995), il n. I cpv.1 dell’O dell’8 nov. 2006 (RU 2006 4845), il n. II cpv.1 dell’O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327), il n. I dell’O del DFE del 17 ott. 2007 (RU 2007 4971), il n. III2 dell’O dell’UFAG del27 giu. 2007 (RU 2007 3417), il n. III cpv.1 dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6225), il n. IV cpv.1 dell’O del 25 giu. 2008 (RU 2008 3559), il n. II cpv. 1 dell’O del 18 nov. 2009 (RU 2009 5871), il n. I dell'O del 18 ago. 2010 (RU 2010 3565) e il n. I dell'O ell’UFAG del 25 ott. 2011, in vigore dall'8 nov. 2011 (RU 2011 4773).

Numero del Prodotto Voce/i di tariffa Contingente contingente doganale doganale (pezzo) [1] [1] [1] [1] [1]

Contingente doganale n. 04 ripartito come segue: 04.1 Animali della specie ovina 0104. 1010 500 04.2 Animali della specie caprina 0104. 2010 100 (dosi)

Sperma di toro 0511. 1010 800 000 3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carne di animali della specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame Numero del Designazione della merce Voce di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

Animali per la macellazione, carne 22 500 prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali della specie bovina, equina, ovina e caprina: 05.1 Carne secca essiccata all’aria 0210. 2010 187 preferenziale n. 102 di 200 t secondo l’ordinanza dell’8 marzo 2002 sul libero scambio, RS 632.421.0 05.2 Conserve di carni bovine 1602. 5011 770 5091 05.3 Carne koscher di animali della 0201. 1011 295 specie bovina 1091 05.4 Carne koscher di animali della specie 0204. 1010 20 ovina 2110 Numero del Designazione della merce Voce di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1] 0206. 8010 05.5 Carne halal di animali della specie 0201. 1011 350 Bovina 1091 05.6 Carne halal di animali della specie 0204. 1010 175 Ovina 2110 0206. 8010 05.7 Altre carni 0101. 9091 20 703 0102. 9011 0104. 1020 2020 0201. 1011 0204.

1010 Numero del Designazione della merce Voce di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1] 0205. 0010 4991 0210. 9911 1602. 1010 05.71 di cui carne della specie bovina dei 2000 numeri 05.711, 05.712 e 05.713 delle voci [a] seguenti: [a] Obbligo in materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53 05.711 di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef: 0201. 2091 700 3091 [b] 0202. 2091 [b] quantità minima 05.712 di cui carne della specie bovina della 0201. 1011 500 qualità «high grade», conforme alle 1091 [c] disposizioni dell’Ufficio federale 2011 delle voci seguenti: 2091 [c] quantità minima 05.713 di cui il rimanente: 0201. 2091 – 0202. 2091 Numero del Designazione della merce Voce di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1] 05.72 di cui carne ovina delle voci seguenti: 0204. 1010 4500 2110 [d] [d] quantità minima 05.73 di cui carne equina delle voci seguenti: 0205.

0010 4000 [e] [e] quantità minima

Animali per la macellazione, carne 54 500 prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato: 06.1 Prosciutto crudo essiccato all’aria 0210. 1191 583 preferenziale n. 101 di 1000 t secondo l’ordinanza dell’8 marzo 2002 sul libero scambio 06.2 Prosciutto in scatola e altre conserve di 1602. 4111 71 carne suina 06.3 Insaccati, compresi coppa, prosciutto 1601. 0011 3148 in vesciche e noce di prosciutto 1601. 0021 1602. 4910 0210. 1991 preferenziale n. 301 di 3715 t secondo l’ordinanza dell’8 marzo 200277 sul libero scambio 06.4 Altre carni: 50 698 di pollame, incluse conserve di carne 0207. 1110 42 200 di pollame 1210 [2] 1311 1321 1481 1491 2410 2510 2611 2621 2791

[RU 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 all. n. 3 2901 2995 all.4 n. II 8 4659, 2007 1469 all.4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519 art. 7]. Vedi ora l’O del 18 giu. 2008 sul libero scambio1 (RS 632.421.0).

Numero del Designazione della merce Voce di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1] 3211 3291 3311 3391 3511 3591 3691 0210. 9931 9941 9951 9961 9971 9981 1601 0031 1602. 3110 3210 3910 di maiale, inclusi pâté, 0103. 9120 8498 granulato di carne e maiali da 9220 [2] macello (zone franche) 0203. 1191 1291 1981 2191 0203. 2291 2981 0209. 0011 0210.

1291 9012 1602. 4210 [2] Quantità indicativa 4. Disciplinamento del mercato: latticini Numero del Prodotto Voce di Contingente contingente tariffa doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

Latte e latticini, in equivalente latte: 0401. 0406 527 000 [2] di cui:

(litri al giorno) 07.1 Latte proveniente dalle zone franche 0401. 1010 62 128 2010 [3] (tonnellate) Numero del Prodotto Voce di Contingente contingente tariffa doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1] 07.2 Polvere di latte 0402.2111 300 2911 07.3 Latticini diversi 0403.1091 200 0404.9081 0405.2011 2019 07.4 Burro e altre materie grasse del latte 0405.1011 100 07.5 «Contingente Fontal» ex 0406. 9051 2624 ex 9059 [7] 07.6 Altri latticini 0401. 3010 [8] 3020 0402. 1000 2120 9910 9920 0403. 1020 9072 9079 0404. 1000 0406.

1010 4010 4021 4029 4081 Numero del Prodotto Voce di Contingente contingente tariffa doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1] ex 9051 ex 9059 [2] Escluse le voci 0401.1090, 2090; 0402.2119, 2919; 0403.1010; 0403.1099, 9049, 9059, 9099; 0404.9081; 0405.1019, 1099, 2091/2099, 9090. [3] In equivalenti latte: 23 360 tonnellate [4] … [5] … [6] … [7] in equivalenti latte: 26 240 tonnellate [8] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale 5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova Numero del contin- Prodotto Voce(i) di tariffa Contingente doganagente doganale le (tonnellate, lordo) [1] [1] [1] [1]

Uova di volatili, in guscio, di cui 0407. 0010 33 735 09.1 Uova di consumo 0407. 0010 16 428 09.1.1 Aumento temporaneo del 0407. 0010 1 000 contingente doganale per il 200978 09.2 Uova di trasformazione destinate 0407. 0010 17 307 all’industria alimentare 09.2.1 Aumento temporaneo del 0407. 0010 1 000 contingente doganale per il 200979 Possono essere importate unicamente uova di galline domestiche allevate conformemente alle esigenze di cui all’allegato1 tabella 9 dell’ordinanza del 23 aprile 200880 sulla protezione degli animali.

Prodotti di uova essiccate 0408. 1110 977 3502. 1110

Valido dal 1° dic. 2009

Valido dal 1° dic. 2009 Numero del contin- Prodotto Voce(i) di tariffa Contingente doganagente doganale le (tonnellate, lordo) [1] [1] [1] [1]

Prodotti diversi da quelli di uova 0408. 1910 6 866 essiccate 9910 3502. 1910 6. Disciplinamento del mercato: fiori recisi Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale doganale (tonnellate)

Fiori recisi 0603. 1110 [1] 1210 4.590 1310 1410 1911 1919 [1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale 7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina, e prodotti a base di patate Numero del contin- Prodotto Voce/i di tariffa Contingente dogagente doganale nale (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

Patate, comprese patate da semina, e prodotti a base di patate, di cui: 14.1 Patate, comprese patate da semina 0701.1010 18 250 14.1.1 Aumento temporaneo del contingente 0701.9010 5 000 doganale per il 201181 14.1.2 Aumento temporaneo del contingente 0701.9010 5 400 doganale per il 201182 14.1.3 Aumento temporaneo del contingente 0701.1010 500 doganale per il 201183 14.2 Prodotti a base di patate 0710.1010 4 000 0712.9021

Valido dal7 feb. 2011

Valido dal 9 mag. 2011

Valido dall’8 nov. 2011 Numero del contin- Prodotto Voce/i di tariffa Contingente dogagente doganale nale (tonnellate) [1] [1] [1] [1] 1105.1011 2001.9031 2004.1012 1013 1092 1093 2005.2021 2022 2092 2093 9921 8. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale [1] [1] [1] [1]

Ortaggi o legumi 0702. 0010 166.076 0011 [2] 0020 0021 0030 0031 0090 0091 0703. 1011 1041 1050 1051 1060 1061 1070 0704. 1010 Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1] 9064 0705.

1111 1118 1120 1121 1191 1198 1910 1911 1920 1921 1930 1931 1940 1941 1950 1951 1990 2920 2921 2930 2931 2940 2941 2950 2951 Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1] 2960 2961 2970 2971 0706. 1010 0707. 0010 0011 0020 0021 0030 0031 0040 0041 0050 0708. 1010 2031 2038 2041 0709.

2010 4011 4020 Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale [1] [1] [1] [1] 4021 4090 4091 6011 6012 6090 7010 7011 9. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi surgelati Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

Ortaggi e legumi surgelati 0710. 2110 4.500 10. Disciplinamento del mercato: frutta fresca Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

Mele, pere e cotogne, fresche 0808. 1021 15.800 1022 [2] 2031 2032

Albicocche, ciliege, prugne e prugnole, fresche 0809. 1011 16 340 1018 [2] 4013 4015 4092 4093 4095

Altre frutta fresche ex 0810. 1010 13 360 ex 1011 [2] ex 2010 [3] ex 2011 ex 2020 ex 2021 ex 2030 ex 9093 ex 9094 ex 9096 [3] Esclusi i prodotti destinati alla trasformazione industriale 11. Disciplinamento del mercato: frutta per sidro e prodotti di frutta Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

Frutta da sidro e per la distillazione 0808. 1011 172 ex 2011

Prodotti a base di frutta a granella 2009. 7111 244 (in equivalenti di frutta a granella) 7121 7910 8028 8031 2202. 9021 2206. 0011

Pectina, per l’amidazione, l’idrolizzazione ex 1302. 2019 240 la saponificazione, la standardizzazione; ex 2029 contingente doganale autonomo

Prodotti a base di frutta a granella 2009. 7111 3100 (in equivalenti di frutta a granella) 7121 contingente doganale autonomo 7910 8028 8031 2202. 9021 2206. 0011 12. Disciplinamento del mercato: grano duro, cereali panificabili e cereali grezzi Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale doganale (tonnellate) [1]

Grano duro, per l’alimentazione umana 1001. 1032 110.000.00 [2]

Cereali panificabili 1001. 9032 70.000.00 1002. 0032 [2] 1007. 0021 1008. 1021 27.1 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2007 30 000 27.2 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2008 30 000

Cereali grezzi per l’alimentazione umana 1003. 0061 70.000.00 1004. 0031 [2] 1005. 9021 13. Disciplinamento del mercato: vino, succo d’uva e mosto Numero del Prodotto Voce/i di Contingente contingente tariffa doganale doganale (hl) [1]

Succo d’uva 0806. 1021 [2] 2009. 6111 6122 6910 2202. 9018 23, 24 e 25 Vino 2204. 2121 1 700 000 2131 2141 2921 2922 2931 14. Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale doganale (tonnellate) [1]

Preparazioni dei tipi utilizzati per 2309. 1021 6000 l’alimentazione degli animali 1029 per prodotti provenienti dall’UE 15. Disciplinamento del mercato: caseina Numero del Prodotto Voce(i) Contingente contingente di tariffa doganale

Caseina 3501. 1010 697 [1] [1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale.

Allegato 4a84 Prodotti che soggiacciono a prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato 1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina Voce di tariffa Designazione dell’animale 0101. Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: – riproduttori di razza pura: – – cavalli: 1011 – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 1019 – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale) – – asini: 1021 – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 1029 – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale) – – asini, muli e bardotti: – – – altri (non da macello come pure asini selvatici): 9021 – – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 9029 – – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale) – – – altri (non da macello): 9095 – – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 9096 – – – – – con un’altezza al garrese superiore a1,48 m 9097 – – – – – con un’altezza al garrese compresa tra1,35 m e 1,48 m 9098 – – – – – con un’altezza al garrese non superiore a1,35 m 2. Disciplinamento del mercato: importazione di cereali, foraggi, paglia e merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio Voce di tariffa Designazione della merce 0505. – – Polveri e cascami di piume o di parti di piume: 9011 – – – per l’alimentazione di animali 0508. 0091 – – Involucri di granchiolini di mare, anche macinati, per l’alimentazione 0511. Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli1 o 3, non adatti all’alimentazione umana: – – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: 9110 – – – pesciolini (esclusi i pesci freschi, salati o congelati), crostacei e molluschi, anche macinati, per l’alimentazione di animali

Introdotto dal n. III cpv.3 dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6225). Aggiornato dal n. II cpv.1 dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5871).

– – – per l’alimentazione di animali: 9911 – – – – sangue di animali 9919 – – – – altri 0708. 9010 – – Semi di guarea, per l’alimentazione di animali 0709. 9091 – – – Granoturco dolce, per l’alimentazione di animali 0712. 9070 – – Granoturco dolce, per l’alimentazione di animali 0713. Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: – piselli (Pisum sativum): 1011 – – – per l’alimentazione di animali 1012 – – – per usi tecnici 1013 – – – per fabbricare la birra 1092 – – – per fabbricare la birra – ceci: 2011 – – – per l’alimentazione di animali 2012 – – – per usi tecnici 2013 – – – per fabbricare la birra 2091 – – – per l’alimentazione di animali 2092 – – per fabbricare la birra – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: 3111 – – – – per l’alimentazione di animali 3112 – – – – per usi tecnici 3113 – – – – per fabbricare la birra 3191 – – – – per l’alimentazione di animali 3192 – – – – per fabbricare la birra – – fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis): 3211 – – – – per l’alimentazione di animali 3212 – – – – per usi tecnici 3213 – – – – per fabbricare la birra 3291 – – – – per l’alimentazione di animali 3292 – – – – per fabbricare la birra – – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): 3311 – – – – per l’alimentazione di animali 3312 – – – – per usi tecnici 3313 – – – – per fabbricare la birra 3391 – – – – per l’alimentazione di animali 3392 – – – – per fabbricare la birra 3911 – – – – per l’alimentazione di animali 3912 – – – – per usi tecnici 3913 – – – – per fabbricare la birra 3991 – – – – per l’alimentazione di animali 3992 – – – – per fabbricare la birra – lenticchie: 4011 – – – per l’alimentazione di animali 4012 – – – per usi tecnici 4013 – – – per fabbricare la birra 4091 – – – per l’alimentazione di animali 4092 – – – per fabbricare la birra – fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina, Vicia faba var.

minor): 5012 – – – per l’alimentazione di animali 5013 – – – per usi tecnici 5014 – – – per fabbricare la birra 5091 – – – per l’alimentazione di animali 5092 – – – per fabbricare la birra 9012 – – – per usi tecnici 9013 – – – per fabbricare la birra 9092 – – – per fabbricare la birra 0714. Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati a pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: – radici di manioca: – patate dolci: 0802. Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: – nocciole (Corylus spp.): – – con guscio: 2120 – – – per la fabbricazione di oli – – senza guscio: 2210 – – – per l’alimentazione di animali 2220 – – – per la fabbricazione di oli – noci comuni: – – con guscio: 3110 – – – per l’alimentazione di animali 3120 – – – per la fabbricazione di oli – – senza guscio: 3210 – – – per l’alimentazione di animali 3220 – – – per la fabbricazione di oli 0813. Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – – – frutta a nocciolo, altre, intiere: 4081 – – – – per l’alimentazione di animali 4092 – – – – per l’alimentazione di animali – miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – – di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802: – – – aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50 %: 5012 – – – – contenenti nocciole e/o noci comuni, per l’alimentazione 5021 – – – – contenenti nocciole e/o noci comuni, per l’alimentazione – – – aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente 40 % e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20 % : 5081 – – – – per l’alimentazione di animali 5092 – – – – contenenti frutta delle voci da 0813.4081 a 0813.4099, per l’alimentazione di animali 0901. Bucce e pellicole di caffè: 9011 – – per l’alimentazione di animali 1001.

Frumento (grano) e frumento segalato: – frumento (grano) duro: 1011 – – da semina 1021 – – per fabbricare malto per birra o birra 1060 – – – per l’alimentazione di animali 1070 – – – per usi tecnici 9011 – – da semina 9021 – – per fabbricare malto per birra o birra 9060 – – – per l’alimentazione di animali 9070 – – – per usi tecnici 1002. Segala: 0011 – da semina 0021 – per fabbricare malto per birra o birra 0060 – – – per l’alimentazione di animali 0070 – – – per usi tecnici 1003. Orzo: 0010 – da semina 0020 – per fabbricare malto per birra o birra 0030 – malto poco germogliato o per la fabbricazione di malto poco germogliato 0040 – per fabbricare succedanei del caffè – – per l’alimentazione umana: 0061 – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28) 0069 – – – altro 0070 – – per l’alimentazione di animali 0080 – – per usi tecnici 1004. Avena: 0010 – da semina 0020 – per fabbricare malto per birra o birra – altra: – – per l’alimentazione umana: 0031 – – – importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28) 0039 – – – altra 0040 – – per l’alimentazione di animali 0050 – – per usi tecnici 1005. Granoturco: 1000 – da semina 9010 – – per fabbricare malto per birra o birra – – – per l’alimentazione umana: 9021 – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28) 9029 – – – – altro 9030 – – – per l’alimentazione di animali 9040 – – – per usi tecnici 1006. Riso: – riso greggio (riso «paddy» o risone): 1010 – – per fabbricare malto per birra o birra 1020 – – per l’alimentazione di animali – riso decorticato (riso cargo o riso bruno): 2010 – – per fabbricare malto per birra o birra – riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato: 3010 – – per fabbricare malto per birra o birra 3020 – – per l’alimentazione di animali – rotture di riso: 4010 – – per fabbricare malto per birra o birra 4020 – – per l’alimentazione di animali 1007. Sorgo a grani: 0010 – per fabbricare malto per birra o birra 0030 – – per l’alimentazione di animali 0040 – – per usi tecnici 1008.

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali – grano saraceno: 1010 – – per fabbricare malto per birra o birra 1030 – – – per l’alimentazione di animali 1040 – – – per usi tecnici – miglio: 2010 – – per fabbricare malto per birra o birra 2030 – – – per l’alimentazione di animali 2040 – – – per usi tecnici – scagliola: 3010 – – per fabbricare malto per birra o birra 3030 – – – per l’alimentazione di animali 3040 – – – per usi tecnici – altri cereali: – – triticale:

9013 – – – da semina 9014 – – – per fabbricare malto per birra o birra – – – altra: 9033 – – – per l’alimentazione di animali 9034 – – – per usi tecnici 9041 – – – per fabbricare malto per birra o birra 9061 – – – – per l’alimentazione di animali 9071 – – – – per usi tecnici 1101. Farine di frumento (grano) o di frumento segalato: 0051 – – farine gonfianti 0059 – – altre 1102. Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: – farina di segala: 1051 – – – farine gonfianti 1059 – – – altra – farina di granoturco: – – di triticale: 9013 – – – per l’alimentazione di animali – – di riso: 9052 – – – per l’alimentazione di animali 9062 – – – per l’alimentazione di animali 1103. Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali: – semole e semolini: – – di frumento (grano): – – – semolino di grano duro in recipienti eccedenti 5 kg: 1111 – – – – per fabbricare malto per birra o birra 1112 – – – – per l’alimentazione di animali 1191 – – – – per fabbricare malto per birra o birra 1192 – – – – per l’alimentazione di animali – – di granoturco: 1310 – – – per fabbricare malto per birra o birra 1320 – – – per l’alimentazione di animali – – di altri cereali – – – di segala, di frumento segalato o di triticale: 1911 – – – – per fabbricare malto per birra o birra – – – di avena: 1921 – – – – per fabbricare malto per birra o birra 1922 – – – – per l’alimentazione di animali – – – di riso: 1931 – – – – per fabbricare malto per birra o birra 1932 – – – – per l’alimentazione di animali 1991 – – – – per fabbricare malto per birra o birra 1993 – – – – per l’alimentazione di animali – agglomerati in forma di pellets: – – di frumento (grano): 2011 – – – per fabbricare malto per birra o birra 2012 – – – per l’alimentazione di animali – – di segala, di frumento segalato o di triticale: 2021 – – – per fabbricare malto per birra o birra 2022 – – – per l’alimentazione di animali 2091 – – – per fabbricare malto per birra o birra 2092 – – – per l’alimentazione di animali 1104. Cereali altrimenti lavorati (ad es.

mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: – cereali, schiacciati o in fiocchi: – – di avena: 1210 – – – per fabbricare malto per birra o birra 1220 – – – per l’alimentazione di animali – – – di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale: 1911 – – – – per fabbricare malto per birra o birra – – – di orzo: 1921 – – – – per fabbricare malto per birra o birra 1922 – – – – per l’alimentazione di animali 1991 – – – – per fabbricare malto per birra o birra 1993 – – – – per l’alimentazione di animali – altri cereali lavorati (ad es. mondati, perlati, tagliati o spezzati): – – di avena: 2210 – – – per fabbricare malto per birra o birra 2230 – – – per l’alimentazione di animali – – di granoturco: 2310 – – – per fabbricare malto per birra o birra 2320 – – – per l’alimentazione di animali – – – di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale: 2911 – – – – per fabbricare malto per birra o birra 2912 – – – – per l’alimentazione di animali – – – di miglio: 2921 – – – – per fabbricare malto per birra o birra 2923 – – – – per l’alimentazione di animali – – – di avena: 2931 – – – – per fabbricare malto per birra o birra 2933 – – – – per l’alimentazione di animali 2991 – – – – per fabbricare malto per birra o birra 2993 – – – – per l’alimentazione di animali – germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: – – per fabbricare oli o grassi, per l’alimentazione umana o per usi tecnici: – – – germi di granoturco: 3070 – – per fabbricare oli e grassi per l’alimentazione di animali – – – di frumento (compreso il farro), segala, frumento segalato o triticale: 3081 – – – – per l’alimentazione di animali 3091 – – – – per fabbricare malto per birra o birra 3093 – – – – per l’alimentazione di animali 1105. Farina, semolino, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate: – farina, semolino e polveri:

1021 – – per l’alimentazione di animali – fiocchi, granulati e agglomerati in forma di pellets: 2021 – – per l’alimentazione di animali 1106. Farina, semolino e polveri di legumi da granella della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: – di legumi da granella secchi della voce 0713: – di sago o di radici o tuberi della voce 0714: – di prodotti del capitolo 8: 1107. Malto, anche torrefatto: – non torrefatto: – – non franto: 1011 – – – per fabbricare la birra 1013 – – – per l’alimentazione di animali 1091 – – – per fabbricare la birra 1094 – – – – per l’alimentazione di animali – torrefatto: – – non franto: 2011 – – – per fabbricare la birra 2013 – – – per l’alimentazione di animali 2091 – – – per fabbricare la birra – – – altro: 2094 – – – – per l’alimentazione di animali 1108. Amidi e fecole; inulina: – amidi e fecole: – – amido di frumento: 1110 – – – per fabbricare la birra 1120 – – – per l’alimentazione di animali – – amido di granoturco: 1210 – – – per fabbricare la birra 1220 – – – per l’alimentazione di animali – – fecola di patate: 1310 – – – per fabbricare la birra 1320 – – – per l’alimentazione di animali – – fecola di manioca: 1410 – – – per fabbricare la birra 1420 – – – per l’alimentazione di animali – – altri amidi e fecole: – – – amido di riso: 1911 – – – – per fabbricare la birra 1991 – – – – per fabbricare la birra 1992 – – – – per l’alimentazione di animali – inulina: 2010 – – per fabbricare la birra 1201. Fave di soia, anche frantumate: 0010 – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio 0091 – – per produrre generi alimentari 1202.

Arachidi, non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate – con guscio: 1010 – – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio 1021 – – – per l’alimentazione di animali 1023 – – – – mediante estrazione 1024 – – – – mediante pressatura 1026 – – – – mediante estrazione 1027 – – – – mediante pressatura – sgusciate, anche frantumate: 2010 – – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio 2023 – – – – mediante estrazione 2024 – – – – mediante pressatura 2026 – – – – mediante estrazione 2027 – – – – mediante pressatura 1203. Copra: 0010 – per l’alimentazione di animali, escluso quella per produrre olio 1204. Semi di lino, anche frantumati: 0010 – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 1205. Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: – semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: – – semi di ravizzone: 1010 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 1021 – – – – per l’alimentazione di animali 1023 – – – – – mediante estrazione 1024 – – – – – mediante pressatura 1026 – – – – – mediante estrazione 1027 – – – – – mediante pressatura – – semi di colza: 1040 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 1051 – – – – per l’alimentazione di animali 1053 – – – – – mediante estrazione 1054 – – – – – mediante pressatura 1056 – – – – – mediante estrazione 1057 – – – – – mediante pressatura – – semi di ravizzone: 9010 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 9021 – – – – per l’alimentazione di animali 9023 – – – – – mediante estrazione 9024 – – – – – mediante pressatura 9026 – – – – – mediante estrazione 9027 – – – – – mediante pressatura – – semi di colza: 9040 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 9051 – – – – per l’alimentazione di animali 9053 – – – – – mediante estrazione 9054 – – – – – mediante pressatura 9056 – – – – – mediante estrazione 9057 – – – – – mediante pressatura 1206.

Semi di girasole, anche frantumati: – non sgusciati: 0010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 0021 – – – per l’alimentazione di animali 0023 – – – – mediante estrazione 0024 – – – – mediante pressatura 0026 – – – – mediante estrazione 0027 – – – – mediante pressatura – sgusciati: 0040 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 0041 – – – per l’alimentazione di animali 0053 – – – – mediante estrazione 0054 – – – – mediante pressatura 0056 – – – – mediante estrazione 0057 – – – – mediante pressatura 1207. Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: – semi di cotone: 2010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 2023 – – – – mediante estrazione 2024 – – – – mediante pressatura 2026 – – – – mediante estrazione 2027 – – – – mediante pressatura – semi di sesamo: 4010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 4021 – – – per l’alimentazione di animali 4023 – – – – mediante estrazione 4024 – – – – mediante pressatura 4026 – – – – mediante estrazione 4027 – – – – mediante pressatura – semi di senape: 5010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 5021 – – – per l’alimentazione di animali 5023 – – – – mediante estrazione 5024 – – – – mediante pressatura 5026 – – – – mediante estrazione 5027 – – – – mediante pressatura – – semi di papavero: 9111 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 9113 – – – – per l’alimentazione di animali 9114 – – – – – mediante estrazione 9115 – – – – – mediante pressatura 9116 – – – – – mediante estrazione 9117 – – – – – mediante pressatura – – semi di karité: 9921 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 9922 – – – – per l’alimentazione di animali 9923 – – – – – mediante estrazione 9924 – – – – – mediante pressatura 9925 – – – – – mediante estrazione 9926 – – – – – mediante pressatura – – noci e mandorle di palmisti: 9931 – – – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio 9932 – – – – per l’alimentazione di animali 9933 – – – – – mediante estrazione 9934 – – – – – mediante pressatura – – – – altre: 9935 – – – – – mediante estrazione 9936 – –

– – – mediante pressatura – – semi di ricino: 9941 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 9942 – – – – per l’alimentazione di animali 9943 – – – – – mediante estrazione 9944 – – – – – mediante pressatura 9945 – – – – – mediante estrazione 9946 – – – – – mediante pressatura – – semi di ricino: 9951 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 9952 – – – – per l’alimentazione di animali 9953 – – – – – mediante estrazione 9954 – – – – – mediante pressatura 9955 – – – – – mediante estrazione 9956 – – – – – mediante pressatura – – altri (escluse le faggiole): 9991 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio 9993 – – – – per l’alimentazione di animali 9994 – – – – – mediante estrazione 9995 – – – – – mediante pressatura 9996 – – – – – mediante estrazione 9997 – – – – – mediante pressatura 1208. Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape: – di fave di soia: 1209. Semi, frutti e spore da semina: – semi di barbabietole da zucchero: – semi di piante da foraggio, eccetto semi di barbabietola: – – – di vecce e di lupino: 2911 – – – – per l’alimentazione di animali 2912 – – – – per usi tecnici – – – semi di tamarindo: 9911 – – – – per l’alimentazione di animali 9912 – – – – per usi tecnici 9991 – – – – per l’alimentazione di animali 1212. Carrube, alghe, barbabietole da foraggio e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente per l’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: – alghe: 2010 – – farina, per l’alimentazione di animali – – barbabietole da zucchero: 9110 – – – per l’alimentazione di animali – – – radici di cicoria, essiccate: 9911 – – – – per l’alimentazione di animali – – – carrube, compresi i semi di carrube: – – – – altre: 9922 – – – – – per l’alimentazione di animali 9991 – – – – per l’alimentazione di animali 1213. Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets: 0091 – – paglia, non lavorata 0099 – – altre 1214.

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: – farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica: 9011 – – – fieno greggio 9019 – – – altri 1404. Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: 9010 – – noccioli di datteri, loro prodotti e cascami; frantumi di guarea, per l’alimentazione di animali 1501. Grassi di maiale (compreso strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – grassi di maiale (compreso strutto): 0013 – – – altri – grassi di volatili: 0022 – – – greggi 0023 – – – altri 1502. Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: 0011 – – non fusi né altrimenti estratti 0019 – – – altri 1503. Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati: 1504. Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, – oli di fegato di pesci e loro frazioni: – grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato: – grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni: 1505. Grasso di lana e altre sostanze derivate, compresa la lanolina: – grasso di lana greggio: 0011 – – per l’alimentazione di animali 0091 – – per l’alimentazione di animali 1506. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 0011 – – non fusi né altrimenti estratti 0019 – – – altri 1507. Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio greggio, anche depurato delle mucillagini: di soia: 1508. Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio greggio: di arachide: 1509. Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – vergini: 1510. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:

1511. Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio greggio: di palma: 1512. Olio di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, – olio di girasole o olio di cartamo e loro frazioni: di girasole o dell’olio di cartamo: 1911 – – – – per l’alimentazione di animali 1991 – – – – per l’alimentazione di animali – olio di cotone e sue frazioni: – – olio greggio, anche depurato del gossipolo: 2910 – – – per l’alimentazione di animali 1513. Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni: di cocco (olio di copra): 1911 – – – – per l’alimentazione di animali 1991 – – – – per l’alimentazione di animali – olio di palmisti o di babassù e loro frazioni: di palmisti o di babassù: 2911 – – – – per l’alimentazione di animali 2991 – – – – per l’alimentazione di animali 1514. Oli di ravizzone, di colza o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, – olio di ravizzone o di colza, a basso tenore di acido erucico 9110 – – – per l’alimentazione di animali – – – per l’alimentazione di animali 1515. Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio di lino e sue frazioni: – olio di granoturco e sue frazioni: 2910 – – – per l’alimentazione di animali – olio di ricino e sue frazioni: – olio di sesamo e sue frazioni: 5011 – – – per l’alimentazione di animali 5020 – – – per l’alimentazione di animali – – olio di germi di cereali: – – olio di ioioba e sue frazioni: 9021 – – – per l’alimentazione di animali – – olio di tung (di abrasin) e sue frazioni: 9031 – – – per l’alimentazione di animali 1516. Grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: – grassi e oli animali e loro frazioni: – grassi e oli vegetali e loro frazioni: 1517.

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516: – margarina, esclusa margarina liquida – altra: 1518. Grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: – miscele non alimentari di oli vegetali: 0011 – – per l’alimentazione di animali – olio di soia, epossidato: 0081 – – per l’alimentazione di animali 0093 – – per l’alimentazione di animali 1702. Altri zuccheri, compresi lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromi o coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melasse, caramellizzati: – glucosio e sciroppo di glucosio, che non contengono fruttosio o che, allo stato secco, contengono meno del 20% di fruttosio: – – – chimicamente puri: 3021 – – – – per l’alimentazione di animali – – – – altri (diversi da quelli che, allo stato secco, contengono il 10 % o più di fruttosio): 3033 – – – – – per l’alimentazione di animali – glucosio e sciroppo di glucosio che, allo stato secco, contengono tra il

% e il 50% di glucosio, escluso lo zucchero invertito: 4011 – – – per l’alimentazione di animali – altro fruttosio e sciroppi di fruttosio che, allo stato secco, contengono più del 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: – – in forma di sciroppo: 6022 – – – – per l’alimentazione di animali – altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero che, allo stato secco, contengono 50% di fruttosio: – – – zucchero invertito: 9011 – – – – per l’alimentazione di animali 1703. Melasse ottenute dall’estrazione o raffinazione dello zucchero: 1802. Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao: 1905. Prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: – – pane e altri prodotti di panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta: – – – non condizionati per la vendita al dettaglio: – – – – grattatura di pane: 9021 – – – – – per l’alimentazione di animali 2102. Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002): – lieviti vivi: – – diversi dal lievito pressato (lievito da panetteria): – lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: – – lieviti morti: 2011 – – – per l’alimentazione di animali – – altri microrganismi monocellulari morti:

2103. Preparazioni per salse e sale preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata 3011 – – farina di senape, anche preparata, per l’alimentazione di animali 2301. Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli: – Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne o di frattaglie: 1011 – – – ciccioli 1019 – – – altri . – Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici: 2302. Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi: – di granoturco: – di frumento (grano): 3020 – – per l’alimentazione di animali – di altri cereali: – – di riso: 4030 – – – per l’alimentazione di animali 4091 – – – per l’alimentazione di animali: – di legumi: 5010 – – per l’alimentazione di animali 2303. Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcol, anche agglomerati in forma di pellets: – Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili: 1011 – – proteine di patate 1012 – – – – con tenore di proteine commisurato al tenore di sostanza secca non eccedente al 30 % di peso 1018 – – – – altri – polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero: – avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcol: 2304. Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell’estrazione dell’olio di soia: 2305. Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell’estrazione dell’olio di archide: 2306. Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell’estrazione di grassi e oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: – di cotone: – di lino:

– di girasole: – di semi di ravizzone o di colza: – – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: 4110 – – – per l’alimentazione di animali 4910 – – – per l’alimentazione di animali – di noce di cocco o di copra: 5010 – – per l’alimentazione di animali – di noci o di mandorle di palmisti: 6010 – – per l’alimentazione di animali – – di germi di granoturco: 9021 – – – per l’alimentazione di animali 2308. Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: 0020 – – ghiande di quercia e castagne d’India 0030 – – vinacce, trebbie di mele e di pere 0040 – – residui della fabbricazione di estratti di caffè e di camomilla 0050 – – di piante di granoturco 0060 – – altri 2309. Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: – – foraggi, melassati o zuccherati; biscotti: 9011 – – – per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile: – – «solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere: 9041 – – – per l’alimentazione di animali – – – per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile: 9081 – – – – che contengono polvere di latte o di siero di latte – – – – che non contengono polvere di latte o di siero di latte: 9082 – – – – – preparazioni a base di materie minerali, anche con aggiunta di oligoelementi, vitamine o agenti medicinali attivi 9089 – – – – – altri 3505. Destrina e altri amidi e fecole modificati (ad es. amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati: – destrina e altri amidi e fecole modificati: – colle: 3809. Agenti di apprettatura o di finitura e altri prodotti e preparazioni (ad es.

bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amilacee, non nominati né compresi altrove: 3823. Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: – acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

– – acido stearico: – – acido oleico: 1210 – – – per l’alimentazione di animali – – altri (esclusi gli acidi grassi del tallolio):

Allegato 4b85 Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio

000 t lorde 4 gennaio – 31 dicembre

000 t lorde 6 aprile – 31 dicembre

000 t lorde 5 luglio – 31 dicembre

000 t lorde 4 ottobre – 31 dicembre

Introdotto dal n. III cpv.3 dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6225). Nuovo testo giusta il

n. I cpv.2 dell’O dell’UFAG del 22 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 727).

Allegato 586 (art. 26) Eccezioni all’obbligo del permesso generale d’importazione per importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori Quantità giornaliera importata in kg lordi o litri per persona Prodotto Quantitativo massimo Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate 20 kg Carni salate, secche o affumicate e prodotti di carne della specie bovina, suina, ovina o caprina, equina, asinina o mulesca 20 kg Carne e prodotti di carne di volatili domestici 20 kg Latte non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti illimitato Polvere di latte intero, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti illimitato Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di frutta o di cacao (ad eccezione di iogurt, illimitato contenente cacao, aromatizzato o con aggiunta di frutta) Burro illimitato Uova di volatili, in guscio illimitato Fiori recisi, freschi illimitato Legumi e ortaggi, freschi illimitato Legumi e ortaggi, surgelati illimitato Patate illimitato Prodotti a base di patate illimitato Frutta fresca illimitato Prodotti di frutta illimitato Cereali panificabili

illimitato Cereali speciali (orzo, avena, granoturco) illimitato Uve fresche per la torchiatura illimitato Succo d’uva, anche diluito con acqua o con aggiunta di anidride carbonica illimitato Vino naturale bianco e rosso illimitato

Nuovo testo giusta il n. III cpv.2 dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).

Allegato 687 (art. 26) Importazioni di merci nel traffico viaggiatori non computate nel contingente doganale Importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori Quantità giornaliera importata in chilogrammi lordi o litri, per persona Prodotto Quantitativo massimo Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, complesovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate sivamente 0,5 kg Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi; preparazioni di carne, frattaglie commestibili o sangue di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca nonché di complespollame di tutti i generi sivamente3,5 kg Burro e crema di latte comples-1,0 kg Latte e altri prodotti a base di latte comples- 5,0 kg Uova di volatili, in guscio 2,5 kg Fiori recisi, freschi 20,0 kg Ortaggi, freschi o congelati 20,0 kg Frutta fresca 20,0 kg Prodotti a base di patate comples-2,5 kg Cereali e prodotti della macinazione, ad eccezione del riso 20,0 kg Uve per la torchiatura 20,0 kg Succhi di mele, di pere e d’uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole; complessidro di mele o di pere sivamente3,0 l Vini naturali rossi e bianchi, importati da persone di età superiore ai comples-

anni sivamente 20,0 l

Nuovo testo giusta il n. II cpv.2 dell’O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).

Allegato 788 (art. 29) Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l’estero Per le importazioni con il permesso generale d’importazione sono riscosse le seguenti tasse amministrative:

Gruppo di merci Tassa per lotto di merci soggetto a imposizione in franchi

  1. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di 5.– cipolle

  2. Frutta da sidro e da distillazione, compresi prodotti di frutta 5.–

  3. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate 5.–

  4. Fiori recisi 5.–

  5. Latticini (esclusi formaggio e quark) 5.–

  6. Pollame, carni di pollame compresi preparati 5.–

  7. Animali vivi, esclusi gli animali della specie equina, carni e frattaglie, 5.– sperma della specie bovina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne ecc.

  8. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d’uva 3.–

Nuovo testo giusta il n. III cpv.2 dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).

Allegato 889 (art.1 cpv. 1) Altri prodotti agricoli che soggiacciono all’obbligo del PGI Voce di tariffa Designazione delle merci – di peso non eccedente 185 g: 0105. 1100 – – galli e galline 0105. 1200 – – tacchini e tacchine – altri 0105. 9400 – – galli e galline con peso non eccedente 2000 g – margarina, esclusa la margarina liquida: – – altra, avente, tenore, in peso, di materie grasse: – – – eccedente 65 %: 1517. 1062 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 1517. 1067 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente – – – eccedente 41 % ma non eccedente 65 %: 1517. 1072 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 1517. 1077 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte ecedente – – – eccedente 25 % ma non eccedente 41 %: 1517. 1082 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 1517. 1087 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente – – – non eccedente 25 %: 1517. 1092 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 1517. 1097 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente – – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte: – – – – eccedente 10 %: – – – – – in cisterne o fusti metallici: 1517. 9062 – – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente – – – – – altri: 1517. 9067 – – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente

Introdotto dal n. II cpv.3 dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3055). Nuovo testo giusta il

n. IV cpv.2 dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3559).